I pannelli fotovoltaici beneficiano della detrazione fiscale al 50% come ristrutturazione edilizia con le novità del decreto crescita, quindi con la possibilità da parte dell’impresa di accollarsi la detrazione? Se l’utente finale nell’anno precedente ha avuto detrazioni fiscali fino al raggiungimento del plafond disponibile, l’anno successivo può fare la cessione del credito per un nuovo intervento di ristrutturazione?
Le confermo che l’installazione di pannelli fotovoltaici rientra fra le ristrutturazioni edilizie e non fra gli interventi agevolati con l’ecobonus. La detrazione è stata prorogata per l’intero 2019 dalla Legge di Stabilità nell’attuale misura del 50% fino a un tetto di 96mila euro. Ma non prevede la possibilità, introdotta dal decreto crescita, di cessione del credito al fornitore. A meno che lei non si riferisca a dei pannelli solari, che invece rientrano nella novità del decreto crescita.
Il decreto 34/2019 ha introdotto questa nuova opzione solo nei casi di riqualificazione energetiche o di interventi antisismici, non per le ristrutturazione edilizie. Si tratta, lo ricordiamo, di un’opzione per cui chi effettua i lavoro può scegliere, in luogo della detrazione fiscale, la cessione del credito al fornitore, al quale la somma viene poi rimborsata sotto forma di credito d’imposta.La novità è contenuta nell’articolo 10 del dl 34/2019, e c’è il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, provvedimento del 31 luglio 2019.
Ma ripeto, riguarda il bonus energia, e non invece quello al 50% sulle ristrutturazioni edilizie. Ora, lei parla di pannelli fotovoltaici, che in effetti sono agevolati al 50%, e che non rientrano quindi nella misura prevista dal decreto crescita che consente lo sconto in fattura. I pannelli solari, invece, sono agevolati con il bonus energia al 65% (previsto dall’articolo 14 dl 63/2013, e quindi rientrano nello sconto fornitore.
Per quanto riguarda l’ultima domanda, ritengo che la risposta sia positiva. Il tetto di 96mila euro fra l’altro non si riferisce al singolo contribuente, ma al singolo intervento di ristrutturazione.
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Quindi, se l’anno successivo lo stesso contribuente fa una nuova ristrutturazione, può applicare la detrazione oppure scegliere la cessione del credito.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz