Secondo la normativa vigente, L. 205/2017 e decreto MEF del 07/12/2018, Enti, aziende del SSN e relativi fornitori sono tenuti a partire da primo ottobre 2019 ed emettere ordini in modalità elettronica, utilizzando il sistema nazionale NSO. Utilizzando il canale PEC (sono Legale Rappresentante di una micro impresa di dispositivi medici che fornisce quasi esclusivamente il SSN), ci si deve accreditare all’Agenzia dell’Entrate o è sufficiente inviare alle Aziende la scelta del canale da utilizzare? In questo caso la PEC. Mi sono recata anche all’Agenzia della mia città ma non sanno neanche della normativa di cui sopra.
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e successivi decreti attuativi, tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati, a partire dal primo ottobre 2019, esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).
In base alle istruzioni fornite dal Ministero dell’Economia con le specifiche tecniche, chi utilizza il nodo smistamento ordini NSO via PEC non deve effettuare nessuna procedura di accreditamento. Che invece è prevista nel caso in cui lei voglia ricevere gli ordini attraverso altri canali di trasmissione telematica, ossia web services e SFTP.
In questo caso, la procedura è disponibile dallo scorso 17 settembre è disponibile tale procedura di accreditamento a NSO per i Canali di trasmissione web services e SFTP. Le relative istruzioni sono pubblicate nella sezione “Documenti”.
In ogni caso, tenga presente che se lei è già accreditata a un canale di trasmissione per la fatturazione elettronica, questo automaticamente viene utilizzato anche per gli ordini NSO. L’infrastruttura è la stessa del Sistema di Intercambio SdI che “smista” le fatture elettroniche.
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L’invio via PEC non comporta la necessità di conoscere l’indirizzo di posta elettronica del destinatario, perché il file va inviato all’indirizzo pec nso@pec.sogei.it.
Ricordiamo che, dallo scorso 15 maggio, il Nodo di Smistamento Ordini di acquisto è disponibile in via sperimentale (art. 5 DM 7/12/2018 e 16/7/2019) per elaborare, oltre ai Documenti previsti dal processo di Ordinazione semplice, anche tutti i Documenti previsti dai processi di Ordinazione completa e di Ordinazione pre-concordata (i documenti scambiati non producono effetti giuridici tra le parti).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz