L’impresa di costruzione, proprietaria dell’immobile oggetto di ristrutturazione ai sensi del art. 16 bis, ha ottenuto il permesso a costruire (titolo abilitativo) ma nella DIA risulta che ha affidato i lavori ad una impresa terza. Vorrei il riferimento normativo che porta ad affermare l’esperto che in questo caso la detrazione non spetta.
Il riferimento è la norma stessa, ovvero l’articolo 16 bis del Dpr 917/1986. Il comma 3 stabilisce che la detrazione spettante in caso di interventi di ristrutturazione o restauro sull’intero edificio prima della vendita sia applicabile esclusivamente nel caso in cui i lavori siano effettuati da:
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Non è dunque ammesso il caso da lei indicato, nel quale l’impresa affida a terzi i lavori e poi rivende l’immobile.
Anche la Guida dell’Agenzia delle Entrate specifica:
l’unità immobiliare deve essere ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi.
La detrazione, lo ricordiamo, è pari al 50%, fino a un tetto di spesa di 96mila euro, è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Altri paletti riguardano la tipologia dei lavori (che devono essere di restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia) e riguardare l’intero edificio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz