Un professionista riceve da un artigiano una fattura con meccanismo del reverse charge. Poiché la sua attività (sanitaria) è esente dall’obbligo di fatture con addebito di IVA, è costretto a fine anno a presentare la dichiarazione IVA avendo annotato nel registro quell’unica fattura con IVA per effetto del meccanismo del reverse charge. E’ corretto?
Il reverse charge può essere applicato solo fra Partite IVA. In altri termini, la soluzione da lei prospettata non è corretta, perché il committente non ha partita IVA. Quindi, l’artigiano non può emettere fattura in reverse charge verso un professionista esente IVA, ma deve addebitare l’imposta in fattura e poi versarla all’Erario con le modalità consuete.
Lo prevede la legge che istituisce l’inversione contabile IVA (articolo 17, Dpr 633/1972, il Testo unico sull’IVA), che specifica: in caso di operazione per la quale è consentito il reverse charge, il cessionario deve essere “soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”.
=> Reverse Charge: le operazioni soggette a inversione contabile IVA
Ci sono quindi due requisiti necessari: essere un soggetto IVA e risiedere nel territorio dello Stato.
Di conseguenza, direi che il reverse charge non è applicabile al caso da lei esposto, che come detto prevede invece il pagamento dell’IVA in modalità ordinarie.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz