Ho intenzione di avviare un’attività agricola in regime di esonero IVA, perché il mio volume di affari non supera i 7.000 euro. Volevo sapere se rientro anche nell’esonero contributivo INPS per nuove attività avviate da imprenditori agricoli fino a 40 anni di età. In caso di collaboratori per stand nelle sagre e nelle fiere, quali sono invece gli adempimenti fiscali?
L’esonero contributivo INPS per i nuovi imprenditori agricoli sotto i 40 anni è stato rinnovato anche per il 2023 (art.1, co. 234 della legge n. 197/2022).
Si tratta di una esenzione totale (sgravio al 100% sui contributi IVS) sui contributi previdenziali dovuti nei primi due anni di attività, in relazione ai contributi IVS (ad eccezione del contributo di maternità e del contributo INAIL dei soli coltivatori diretti) agli agricoltori autonomi under 40 che avviano l’attività nel corso dell’anno.
La misura, prevista per la prima volta dalla manovra 2017 (commi 344-345, legge 232/2016) per incentivare l’imprenditoria agricola, è stata rimodulata e riproposta di anno in anno (saltando il solo 2019).
Le agevolazioni riguardano le nuove iscrizioni alla previdenza agricola di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che non hanno ancora compiuto 40 anni. Per il 2023, la circolare INPS di riferimento è la n. 74 del 3 agosto.
La domanda di sgravio deve essere presentata dal Cassetto previdenziale INPS per autonomi agricoli: Comunicazione bidirezionale > Invio comunicazione, Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023).
Per quanto riguarda l’eventuale ricorso a collaboratori, ad esempio in occasione di eventi fieristici, pur essendo in regime di esonero IVA lei dovrà agire da sostituto d’imposta, operando le ritenute dovute in base alle diverse attività richieste ed effettuando i relativi versamenti al Fisco, presentando infine il modello 770.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz