Visto che in legge di bilancio è stata approvata la procedura di saldo a stralcio, e che al n°198 vengono applicati anche gli art 3 comma 10 del decreto legge 119 /2018, vi chiedo conferma del rilascio del DURC già al momento della presentazione della domanda come per l’adesione agevolata.
Direi che la sua interpretazione è corretta, l’adesione al saldo e stralcio comporta il rilascio del DURC, esattamente come previsto per la rottamazione ter. Lo prevede esplicitamente la legge di Bilancio, proprio con il comma 198, da lei citato, in base al quale ai contribuenti che aderiscono al saldo e stralcio si applica la disposizione di cui all’articolo 54 della legge 50/2017.
Quindi, il documento unico di regolarità contributiva viene rilasciato con «la presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata», come recita la norma. Come vede, prevede appunto che il rilascio del DURC avvenga in seguito alla presentazione della domanda, senza bisogno di attendere quindi la risposta dell’Agenzia delle Entrate o il pagamento delle rate.
Colgo l’occasione per ricordare che Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato sul sito moduli e procedure per aderire al saldo e stralcio, la misura di definizione agevolata destinata ai debitori con ISEE fino a 20mila euro, che possono regolarizzare la propria posizione pagando aliquote agevolate, diversificate in base all’ISEE.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz