Buongiorno, ho letto questo vostro articolo sulle nuove misure relative alla Flat Tax. cosa si intende per “rapporti di lavoro”? Anche un cliente senza rapporti di subordinazione ma di consulenza?
La sua è una buona domanda, perché la nuova formulazione della legge in effetti introduce un elemento di incertezza. La versione originaria del disegno di legge Bilancio prevedeva questo divieto legato esplicitamente a rapporti di lavoro dipendente o assimilato, mentre ora si riferisce più genericamente a rapporti di lavoro.
Saranno in questo senso molto utili precisazioni in sede di documenti applicativi e di prassi sulla flat tax. In ogni caso, mi sembra che l’interpretazione più ragionevole sia quella di estendere l’applicazione del divieto di fatturare ai clienti con i quali, nei due anni precedenti, si sono avuti rapporti di lavoro con contratto dipendente, anche a quelli assimilabili e simili, ad esempio le prestazioni occasionali o altre tipologie di lavoro flessibile.
Direi che invece il divieto non possa riguardare un regolare rapporto di consulenza fra un professionista e un cliente, che ricade nella sfera del lavoro autonomo, al quale quindi si applica la flat tax.
Ecco il testo fin qui approvato della manovra (con tutti gli emendamenti approvati).
Articolo 4 – Estensione del regime forfetario (commi 5-6)
Modifica il comma 1, lettera c), (comma 5) che a sua volta, interviene sull’articolo 1, comma 57
lettera d-bis) della legge n. 190 del 2014.
Con le modifiche in esame si chiarisce che sono escluse dal regime forfettario – ampliato dall’articolo in commento – le persone fisiche che esercitino la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro. La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.
Le modifiche espungono inoltre dal testo il riferimento alla soglia dei 30.000 euro che, nella normativa vigente, rileva ai fini dell’esclusione dal regime forfettario.
Nel testo originario del DDL, la richiamata lettera d-bis) esclude dal regime forfettario i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (indipendentemente dal compenso percepito) e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dei due anni precedenti, ovvero di soggetti agli stessi riconducibili.
Le tipologie di prestazione professionale a cui si può applicare il regime dei minimi, in ogni caso, sono specificamente elencate con relativi codice Ateco nelle tabelle che fino alla fine del 2018 si utilizzano per determinare i coefficienti da applicare alle diverse attività di lavoro autonomo, consultabili ad esempio nella circolare 10/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz