I Medici di Medicina Generale e i Poliambulatori convenzionati e non, emettono ad oggi diverse tipologie di documenti ai loro pazienti: Ricevute sanitarie in carta semplice con o senza ritenuta d’acconto in base alla tipologia del servizio offerto e anche in gran parte esenti IVA con bollo oltre un determinato importo. Dal 1 gennaio 2019 questi documenti, a parte credo quelli emessi con ricevuta fiscale, dovranno essere emessi con il sistema di fatturazione elettronica? Inoltre, resta l’obbligo di invio dati dei suddetti documenti al Sistema TS per il 730?
Ritengo che per i rappresentanti delle singole categorie professionali il consiglio migliore sia sempre quello di rivolgersi ai propri organismi (nel suo caso, ad esempio, l’ordine dei medici) per sapere come sono stati affrontate le questioni di armonizzazione fra nuova normativa e specifiche problematiche. In linea generale, direi che l’obbligo si invio al SdI riguardi esclusivamente la fattura e non le altre tipologie di documentazione che il professionista emette (ricevute sanitarie).
La nuova legge non interviene sui criteri di contabilità adottati, o su altre tematiche relative ai diversi documenti fiscali, ma semplicemente obbliga all’emissione elettronica delle fatture. In ogni caso, lo ripeto, sembra logico consultare direttamente l’ordine per sapere se sono state previste specifiche regole per documenti come le ricevute sanitarie.
Per quanto riguarda l’ultima domanda, la risposta è affermativa: bisogna continuare a inviare tutti i dati richiesti al sistema tessera sanitaria, funzionale al servizio di 730 precompilato.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz