Chi l’anno scorso ha optato per la contabilità ordinaria, pur avendo un volume di affari di solo 35.000 euro, può dall’anno 2019 optare per il regime forfettario, oppure deve rispettare il vincolo triennale? Nella ipotesi che, comunque il contribuente opti per il regime forfettario va incontrato a qualche sanzione o vale il principio concludente?
Premetto, come sempre in questi giorni, che fino a quando non si conoscerà il testo definitivo della manovra, che contiene le norme sulla flat tax, non si possono avere certezze.
Ritengo però molto probabile che la scelta per la contabilità ordinaria sia revocabile e che quindi lei possa decidere di applicare il regime forfettario che entrerà in vigore nel 2019 in base alla Legge di Stabilità. Questo, in considerazione delle norme relative all’opzione per la contabilità ordinaria esercitata dalle imprese minori: è vero, come lei rileva, che esiste un vincolo triennale.
Ma c’è anche una disposizione che consente «la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». Si tratta della norma prevista dall’articolo 1 del DPR 442 del 1997, applicando la quale la circolare 11/2017 dell’Agenzia delle Entrate consentiva, a coloro che avevano scelto la contabilità ordinaria nel 2016, di revocare la scelta nel 2017 in considerazione delle novità normative della manovra 2017 sulla contabilità semplificata delle imprese minori.
Mi pare quindi ipotizzabile che la stessa interpretazione verrà applicata anche nel 2019, in considerazione delle novità normative rappresentate appunto dall’introduzione della flat tax. Però, ripeto, bisogna attendere il testo preciso della manovra che, per esempio, potrebbe contenere un’esplicita esclusione di questa possibilità.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz