Disdetta e rimborso canone RAI

Risposta di Barbara Weisz

30 Novembre 2020 11:43

Tiziana chiede:

Ho venduto casa di proprietà e andrò a vivere con i miei suoceri (farò parte del loro nucleo familiare). Cosa succede al canone RAI che pagavo in addebito sulla bolletta elettrica? Ho diritto al rimborso per la quota parte di mesi in cui non sono più proprietaria dell’appartamento né intestataria dell’utenza?

Il Canone RAI si paga direttamente con la bolletta dell’elettricità e quindi, ai fini della disdetta dell’abbonamento alla Tv di Stato, si richiede la compilazione del modulo di esenzione dal canone, da inviare all’Agenzia delle Entrate (tramite applicazione telematica oppure a mezzo raccomandata) indicandone le motivazioni.

Il modello di autocertificazione riporta infatti due diversi quadri di compilazione, che rispecchiano le differenti motivazioni:

  • Quadro A) non possesso dell’apparecchio televisivo associato al nucleo familiare a cui è legata la fornitura elettrica
  • Quadro B) abbonamento già pagato su altra utenza associata al nucleo familiare.

Come si vede, non è tecnicamente previsto il caso di interruzione della fornitura elettrica. Pertanto, la disdetta dell’utenza stessa dovrebbe sanare il problema alla radice. Ma nel suo caso, ossia il trasferimento presso un altro nucleo familiare, lascerebbe presupporre che la motivazione del quadro B sia rispondente alla fattispecie.

Invio autocertificazione

Per essere sicuri, quindi, nulla le impedisce di inviare l’autocertificazione:

  • per posta, all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento;
  • per posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta con firma digitale a cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • tramite applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate;
  • rivolgendosi ad intermediari abilitati.

Scadenze

Per la non detenzione dell’apparecchio, la dichiarazione presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio  successivo, esonera dal pagamento per l’intero anno in corso
  • dal 1° febbraio al 30 giugno esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre).

Per la presenza di altra utenza elettrica per l’addebito, la dichiarazione può essere presentata in qualunque momento e ha effetto in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.

  • Presupposti dal 1° gennaio: il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno.
  • Presupposti dal 2 gennaio al 1° luglio: il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno.
  • Presupposti da una data successiva: il canone non è dovuto dal primo semestre dell’anno successivo.

N.B: Per gli utenti di età superiore a 75 anni, sono previste specifiche agevolazioni ed esenzioni:

=> Over 75: modulo di esenzione e rimborso del canone RAI

Rimborsi

Per quanto riguarda il rimborso, se ci sono mensilità transitorie durante il quale ha pagato il canone RAI altrove o non vi era soggetta, può presentare richiesta tramite modello apposito (Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che si può inviare sempre telematicamente. Deve inserire il Codice 6, indicando che la motivazione è il cambio di abitazione.

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