Nell’azienda per cui lavoro, ai fini IRPEF, partecipa al reddito imponibile la parte eccedente gli 8 euro giornalieri dei buoni pasto. E’ giusto? Usufruisco dei ticket elettronici, tramite carta magnetica e chip (via web).
Il trattamento fiscale applicato ai buoni pasto dall’impresa per cui lei lavora è corretto. I ticket hanno una soglia di esenzione IRPEF, che cambia a seconda del fatto che il voucher sia cartaceo oppure elettronico.
Dal 2020, ibuoni cartacei hanno una soglia di esenzione fissata a 4 euro, quelli elettronici a 8 euro. La maggiore convenienza dei buoni elettronici ha l’obiettivo di favorire la transizione digitale dello strumento e la loro tracciabilità.
=> Buoni pasto via Mobile App: il trattamento fiscale
Le attuali soglie di esenzione IRPEF sono state fissate dalla Legge di Bilancio 2020, che ha reso ancor meno convenienti i buoni cartacei (riducendo la franchigia d’imposta da 5,29 a 4 euro) e ancor più vantaggiosi quelli elettronici (da 7 a 8 euro).
I buoni pasto, dunque, fino alle soglie sopra indicate non concorrono a formare il reddito, mentre per la quota eccedente sono soggette a imponibile IRPEF.
Lei utilizza i buoni pasto elettronici, tramite carta magnetica o via web, di conseguenza la soglia di esenzione applicata è correttamente quella degli 8 euro.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz