Devo procedere ad una ristrutturazione di un edificio ereditato che diventerà prima casa; per le pertinenze – per le quali non sono previste opere antismiche – posso fruire dell’agevolazione (50% dell’importo massimo di € 96.000), cumulandola con quella per le opere antismische previste per l’abitazione? Es.: ristrutturazione pertinenze € 50.000 (detraibili € 25.000 in dieci anni); opere antismische per l’abitazione € 80.000, con aumento di una classe (detraibili 56.000 in cinque anni).
L’agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie, così come quella sulle opere antisismiche, prevede dei tetti di spesa che si applicano la singolo appartamento, comprensivo però delle pertinenze.
Se, per ipotesi, lei facesse interventi di ristrutturazione su due diverse unità, pur ubicate nello stesso edificio, potrebbe sommare le due agevolazioni, cioè applicarle separatamente alle diverse unità abitative. Se però si tratta di un appartamento e di una pertinenza, il discorso è diverso. In questo caso, il tetto è pari a 96mila euro, per tutti gli interventi.
Un utile riferimento può essere la guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si legge che il tetto di spesa
riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze, anche se accatastate separatamente, sottolineando che le pertinenze non hanno un autonomo limite di spesa.
E non si possono cumulare, sullo stesso immobile, l’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie e quella per le opere antisismische.
Questa regola vale anche per bonus ristrutturazioni ed ecobonus: il contribuente sceglie quale agevolazione applicare allo stesso immobile, senza cumularle. Lo chiarisce esplicitamente un interpello dell’Agenzia delle Entrate del 2017 ( 954-1191/2017).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz