Una persona fisica che lavora e viene tassato in Svizzera ma che è residente in Italia può fare il 730 per la detrazione fiscale su risparmio energetico, spese mediche e pensione integrativa?
In teoria si tratta di detrazioni IRPEF che hanno l’obiettivo di ridurre la tassazione applicata ai redditi da lavoro, dunque se ne può beneficiare solo se l’importo che si paga con le tasse è superiore alla somma da portare in detrazione, altrimenti si perdono. Se, come par di capire, lei non percepisce redditi in Italia tali da poter portare gli importi in detrazione, non può fruirne, al pari di quanto avviene per i cosiddetti incapienti.
Cessione del credito
Per quanto riguarda l’Ecobonus, tuttavia, i contribuenti che si trovano nella no-tax area possono cedere ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di risparmio energetico, o alle banche, un credito d’imposta pari alla detrazione teoricamente spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.
Residenza fiscale
Ricordiamo che, per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia, bisogna far riferimento all’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- abbiano la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.
Per essere considerati residenti all’estero esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:
- non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi