Pignoramento pensioni inabilità e invalidità

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Aprile 2018
Aggiornato 22 Giugno 2022 13:04

Dubis chiede:

Ho la pensione per inabilità, la 104 e la 102. Con un debito fiscale di 2.400 euro (non ho potuto fare la rottamazione per motivi di ricovero), mi possono sospendere la pensione? In quale misura? Le pensioni d’inabilità e invalidità possono essere sospese e/o pignorate?

Le confermo che la pensione di inabilità è pignorabile nella stessa misura prevista da tutti i trattamenti previdenziali, a meno che non sia un assegno di assistenza inabili, nel qual caso è impignorabile. Mi pare però di capire che la sua sia una pensione di inabilità vera e propria, quindi una prestazione di natura previdenziale.

Le regole sulla pignorabilità sono le seguenti: c’è una parte della pensione che non è pignorabile pari a 1,5 volte l’assegno sociale. Quindi, la parte impignorabile nel 2018 è pari a 679,5 euro. La differenza fra l’assegno della pensione di inabilità che lei percepisce e 679,5 euro è pignorabile nella misura di un quinto. Esempio: assegno previdenziale di 1500 euro mensili. La parte pignorabile è paria 1500 – 679,5, quindi a 820, euro. Di questa somma, è possibile pignorare un quinto, ovvero 164 euro. Il riferimento legislativo per i limiti di pignorabilità della pensione è il comma 545 del codice di procedura civile.

Volevo però farle presente un elemento: lei scrive che non ha potuto aderire alla rottamazione 2017 a causa di un ricovero. Il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2018 ha prorogato la rottamazione cartelle esattoriali, lei ha tempo fino al 15 maggio per presentare la relativa domanda.

 

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