Volevo un chiarimento in merito ad un “avviso di accertamento IMU 2012”. La situazione all’epoca era quella di una casa coniugale in comproprietà al 50% in cui però non risiedevo più dopo la separazione con mia moglie avvenuta nel 2010 (con sentenza di divorzio del 2014). Mi era stato quindi consigliato di non pagare l’imposta.
A dicembre 2017, tramite raccomandata, mi è stato recapitato un avviso di accertamento IMU 2012, con richiesta di pagamento dell’importo con relative imposte ed interessi. L’ufficio tributi del comune mi ha chiesto documentazione cartacea per la dimostrazione dei fatti ma non mi è chiaro se devo pagare o meno.
In linea generale, credo che lei non debba pagare se la casa è stata assegnata a sua moglie. La tassa sugli immobili, IMU o TASI (il suo caso si riferisce al 2012, quindi riguarda l’IMU perché la TASI non era ancora stata istituita), deve essere pagata dal titolare del diritto di abitazione. Nel vostro caso, mi pare di capire che il diritto di abitazione sia di sua moglie, alla quale spetta dunque il pagamento dell’IMU, indipendentemente dal fatto che la proprietà dell’immobile sia divisa a metà.
=> IMU TASI per immobili inagibili o inabitabili
Molto in sintesi, la norma (dl 16/2012, articolo 4) prevede che «l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».
La successiva Risoluzione 5/D del 2013 dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’interpretazione della norma fa prevalere il diritto di abitazione in tutti i casi di assegnazione della casa al coniuge. Quindi, l’IMU è a carico del titolare del diritto, indipendentemente dalla proprietà della casa.
L’unica eccezione è rappresentata dalla presenza di un contratto di affitto (ma non è il vostro caso, visto che si parla di una casa di proprietà), che in caso di divorzio va esplicitamente intestato al coniuge assegnatario.
=> IMU dovuta e mutuo prima casa
Tenga presente che per l’assegnatario la casa coniugale rappresenta l’abitazione principale, quindi l’IMU va pagata con la relativa aliquota (prima casa). Attualmente, essendo stata abolita la tassa sulla prima casa, nessuno dei due coniugi deve più pagare nulla (perché l’assegnatario ha l’esenzione prima casa e l’altro ex coniuge, anche se proprietario, non ha diritto di abitazione). Nel 2012, invece, l’IMU era dovuta anche sulla prima casa, quindi ritengo che il pagamento spetti a sua moglie in qualità di coniuge assegnatario.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz