Vorrei sapere se è applicabile la ritenuta d’acconto in un regime semplificato e come indicare in fattura la relativa IVA. Sono un piccolo imprenditore sotto i 35 anni, passato dal regime dei minimi a quello semplificato.
Credo proprio di no. Si rivolga a un consulente abilitato ma direi che i contribuenti a partita IVA che hanno aderito al regime forfettario non possono poi farsi pagare con ritenuta d’acconto. Credo che lei possa emettere fattura senza segnalare l’IVA ma specificando il riferimento legislativo al regime agevolato prescelto. Oppure segnalare in altro modo al committente (o cliente, essendo imprenditore) il pagamento dell’IVA forfettaria, chiedendo di non applicare la ritenuta d’acconto.
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Mi sembra di capire che lei aderisca al regime forfettario con aliquota al 15% previsto dalla legge 190/2014 (manovra finanziaria 2015), che di fatto ha sostituito il precedente regime dei minimi. Colgo l’occasione per ricordarle che sono cambiate anche le regole di fondo, per cui non c’è più il limite dei 35 anni: è possibile restare nel regime semplificato fino a quanto sussistono i limiti di reddito, che cambiano a seconda della categorie di partita IVA a cui lei appartiene.
In fattura non deve applicare alcuna ritenuta d’acconto, nè addebitare l’IVA o detrarre quella sugli acquisti. Tutti gli adempimenti sono precisati nella circolare 10/E del 4 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate. Il riferimento legislativo preciso è il comma 54 della legge 190/2014, che è stato poi modificato dalla manovra economica 2016 /con l’innalzamento delle soglie di reddito).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz