Sono socia di un srl, titolare di due affittacamere a Roma. Le nostre strutture lavorano con Booking ed Airbnb, pagando le tasse (Ires, Irap…). Vorrei capire come cambierà la procedura nel nostro caso, essendo un’azienda, considerato che i portali saranno obbligati come sostituiti d’imposta a trattenere il 21% di quanto procacciato in termini di prenotazioni. Avverrà in sede di versamento delle imposte un conguaglio di quanto già trattenuto dal sostituto d’imposta?
Come giustamente sottolinea, la cosiddetta tassa Airbnb prevede che i portali online trattengano un’imposta del 21%, il livello della cedolare secca applicata agli affitti brevi. Se poi il proprietario non esercita l’opzione per la cedolare secca, quanto versato dal portale si considera un acconto sull’imposta.
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Quindi, il contribuente può decidere di applicare la cedolare secca e, in questo caso, il portale agisce come sostituto d’imposta versando direttamente la tassa al 21%, oppure mantenere la tassazione ordinaria, e in questo secondo caso la cifra che il portale verserà comunque, pari al 21% dell’imponibile, sarà considerata un acconto sulle tasse.
Il testo della legge non contiene indicazioni specifiche sul conguaglio, che con ogni probabilità andrà fatto in dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che la Manovra bis istituisce dal primo giugno 2017 la cedolare secca sugli affitti brevi (comma 2, articolo 4) e prevede che intermediari e portali telematici che mettono in comunicazione domanda e offerta si comportino come sostituti d’imposta effettuando una trattenuta del 21% sulle transazioni che gestiscono. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, spiega il comma 5 dell’articolo 4,
«la ritenuta si considera operata a titolo di acconto».
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz