Sono un pensionato iscritto AIRE e residente in Romania. Posseggo un’abitazione popolare in Italia e non ho altri beni né in Italia né all’estero. Mi dicono che il mio immobile è considerato seconda casa. E’ vero?
Per usufruire dell’agevolazione di cui l’articolo 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80, è necessario che lei risulti residente all’estero iscritto all’AIRE e che sia pensionato nel paese di residenza ma con pensione deve rilasciata dallo stesso Stato estero. In questo caso, dal 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purchè non locata o data in comodato d’uso.
Se si è pensionati in Italia ma si risiede all’estero l’agevolazione non è concessa.
Per i cittadini che non abbiano i requisiti sopra esposti, quindi, la casa in Italia non può risultare come abitazione principale perché non corrisponde alla residenza, di conseguenza è vista come seconda casa (immobile diverso dall’abitazione principale) ai fini fiscali, pagando l’IMU come seconda casa.
Per quanto riguarda invece la TASI, dal 2016 è previsto l’esenzione per chi possiede una sola unità immobiliare e risiede all’estero con iscrizione AIRE:
=> Esenzione TASI iscritti AIRE
In generale, ricordiamo che anche gli iscritti all’AIRE possono comunque mantenere la residenza fiscale in Italia.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi