Ho acquistato un appartamento in “classe A” dal costruttore versando nel 2016, al compromesso, un acconto dietro rilascio di fattura con IVA. Rogito previsto a fine aprile 2017.
Secondo l’ANCE – documento del 2 marzo u.s. (pag. 5) – per l’Agenzia delle Entrate, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, era necessario che il pagamento IVA fosse avvenuto in un periodo agevolato (all’epoca il solo 2016) così escludendo la possibilità di fruire dell’agevolazione IVA pagata per acconti 2015 e rogito nel 2016, ma che tale circostanza deve oggi intendersi superata per gli acconti 2016 di rogiti 2017 perché entrambi ricadenti in annualità agevolate (2016-2017), così che la detrazione potrà essere commisurata al 50% dell’IVA pagata (acconti e saldo). Ritiene questa interpretazione applicabile nel mio caso?
La detraibilità dell’IVA al 50% sull’acquisto casa ad alta efficienza dal costruttore è stata prorogata per il 2017. Lo stabilisce il decreto Milleproroghe (comma 9-octies dell’articolo 9 del Dl 244/2016), in vigore dal primo marzo. Lei rogita nel 2017, quindi in un periodo coperto dall’agevolazione.
=> Il Milleproroghe è legge: guida misure 2017
Come rileva l’ANCE, l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate (circolare 12/E 2016 ) rispondeva negativamente alla possibilità di utilizzare l’agevolazione per un acconto 2016 su un’operazione perfezionata nel 2017, in virtù del fatto che il beneficio fiscale era previsto dalla legge (comma 56, articolo 1, legge 208/2015) solo per il 2016. Questa prima obiezione è sicuramente superata dalla proroga.
=> Bonus IVA: agevolazione 2016
L’Agenzia delle Entrate prevedeva, sempre con la circolare 12/E, che pagamento IVA e rogito dovessero essere avvenuti nel 2016. Anche qui, il punto è che l’agevolazione era prevista solo per il 2016. La proroga al 2017 potrebbe avere superato anche questa restrizione, anche se su questo specifico punto forse converrebbe chiedere un ulteriore parere. In ogni caso, l’interpretazione ANCE sembra molto ragionevole.
Ricordiamo che il Bonus IVA si applica ad abitazioni residenziale di classe energetica A o B, comprese le pertinenze acquistate contestualmente da un’impresa costruttrice o ristrutturatrice ex art.3, c.1, lett c), d) e f) del DPR 380/2001.
Circolari n. 12/E/2016 e la n. 20/E/2016.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz