La normativa di riferimento, nel suo caso, è il decreto legge 83/2015, che contiene le nuove regole sul pignoramento. Le indicazioni che riguardano la pensione sono contenute nell’articolo 13, lettera l.
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Prevedono che ci sia una parte della pensione non pignorabile in alcun modo, corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà. L’assegno sociale 2017 è pari a 448,07 euro, quindi la parte della pensione non pignorabile è pari a 672,10 euro. La restante parte è pignorabile in percentuale pari a un quinto.
Quindi nel suo caso la parte pignorabile è pari a un quinto della differenza fra 1.300 e 672,10, pari a 627,895.
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E’ possibile anche pignorare ratei di pensione precedentemente accreditati sul conto, solo per la parte eccedente a tre volte l’assegno sociale, sulla quale la parte pignorabile è sempre pari a un quinto. Quindi, fino a 1344,21 (di ratei di pensione precedenti alla riscossione) non si può pignorare nulla. Sulla parte che lei eventualmente ha depositato sul conto che eccede questa cifra, si può pignorare un quinto.
Esempio: se lei avesse 1500 euro di pensione arretrata sul conto, la parte pignorabile sarebbe pari a un quinto di 155,79 (1500 – 1344,21). Le conviene in ogni caso verificare anche presso altre fonti.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz