La scelta del regime influisce sulla comunicazione annuale IVA e sullo Spesometro. L’opzione può essere esercitata anche durante l’anno od obbligatoriamente entro il primo gennaio? Infine, avendo il regime IVA per cassa può essere utilizzao solo per le vendite e non per gli acquisti?
L’art. 32-bis del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83 ha introdotto, a partire dal 01.01.2012, il regime di liquidazione “IVA per cassa”. Al fine di poter usufruire di tale regime, il contribuente deve avere un volume d’affari inferiore ai 2 milioni di euro e l’opzione è collegata sia al comportamento concludente dello stesso sia all’indicazione dell’opzione nella Dichiarazione IVA annualesuccessiva, ossia quella riferita all’anno in cui il comportamento concludente si è verificato.
L’esercizio dell’opzione vincola il contribuente al regime per 3 anni salvo che, nel corso di uno di questi, lo stesso non vi fuoriesca a causa del superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d’affari.
=> IVA per cassa: applicazione e adesione al regime
In merito alle domande del lettore, si ricorda che:
- la “Comunicazione annuale dati IVA” è stata abrogata dall’art. 1, comma 641 della Legge 23.12.2014 n. 190,
- in seguito al Decreto “Milleproroghe” a partire 01.01.2017 si dovrà procedere alla presentazione della Dichiarazione IVA annuale in forma autonoma,
- quest’ultima, è certamente influenzata dall’applicazione dell’IVA per cassa per ciò che concerne la determinazione dell’imposta mentre, è ininfluente, ai fini della determinazione del “volume d’affari”.
=> Contabilità: gestione fatture con IVA per cassa
Per quanto riguarda il c.d. “Spesometro”, nonostante questo sia appena stato riformato e dunque si è in attesa di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, si ritiene che tutte le fatture emesse e ricevute, indipendentemente dall’incasso o dal pagamento, vadano comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite questo strumento.
L’esercizio dell’opzione, vincola il contribuente a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui vi aderisce e non è possibile usufruirne per le sole fatture di vendita.
Valerio Ottaviani, Dottore Commercialista – Revisore Legale
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