La casa in cui risiedo è di proprietà di mio figlio che l’ha ricevuta in donazione dai nonni. Ora, avendo necessità d’essere ristrutturata, è stato presentato un progetto che è già stato approvato.
Mi chiedo se è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali a mio nome poiché mio figlio non ha reddito e dunque non potrebbe avere alcun beneficio fiscale, anche perché sarò effettivamente io a farmi carico dei costi.
In tal caso, è possibile che la concessione edilizia sia ritirata da subito a mio nome o è possibile una diversa procedura?
Quando si parla di detrazioni riconosciute in dichiarazione dei redditi, come già detto in precedenza, requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni è quello di detenere un diritto reale/di godimento sull’immobile oggetto degli interventi, ciò salvo rare eccezioni esplicitate dal legislatore. Tra queste, ad esempio, possiamo ricordare quella che riguarda i familiari conviventi, cioè spese effettivamente sostenute da un familiare convivente che però non è titolare di nessun diritto sull’immobile.
Per non perdere l’agevolazione degli interventi effettuati, in quanto magari il titolare non ha capienza fiscale per usufruire dei benefici, la circolare n. 121 del 11/05/1998 punto 2.1 dell’Agenzia delle Entrate prevede la possibilità di portare tali spese in detrazione, mantenendo sempre le stesse regole valide per qualsiasi ristrutturazione edilizia, a condizione che:
- gli interventi vengano sostenuti (e quindi le fatture ed i bonifici siano intestati) direttamente dal familiare;
- lo “status” di familiare, ad oggi, è considerato quello previsto dall’art. 5, comma 5 del TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) purchè risultino conviventi con il titolare dell’immobile;
- l’immobile che viene impattato dagli interventi di ristrutturazione non deve essere per forza abitazione principale del suo intestatario (Circolare AdE n. 24/E del 10/06/2004).
Per rispondere quindi in maniera diretta: il lettore potrà portare in detrazione le spese effettuate purchè rispetti sia le specificità sopra riportate – quindi lei e suo figlio risultino conviventi – sia i classici adempimenti da effettuare per portare tali spese in agevolazione.
Greta Rosatelli, esperto fiscalista
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