Sono una dipendente full-time a tempo indeterminato (RAL di circa 32mila euro) e vorrei avviare delle collaborazioni prima di lasciare il posto di lavoro. Dovendo aprire Partita IVA, non riesco a capire se posso aderire al regime forfettario (dichiarando entrambi i redditi con il modello UNICO).
In attesa di capire se e quando si concretizzeranno le proposte del Governo Conte sull’estensione della platea dei beneficiari del regime fiscale agevolato con aliquota fissa al 15% (si ipotizza una soglia massima di reddito di 50mila euro, se non addirittura 80mila in alcuni casi), la legge di riferimenti resta quella di Stabilità 2015.
L’art. 1, commi dal 54 all’89 della Legge 23.12.2014 n. 190 ha infatti introdotto il “Regime forfetario”, il quale è stato poi modificato con la successiva Legge 28.12.2015 n. 208. Questo regime viene definito “naturale”, ossia nel momento in cui vengo rispettati determinati requisiti, non è necessaria alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate affinché un contribuente possa aderirvi.
In breve, le condizioni che devono essere rispettate per l’accesso al regime sono le seguenti:
- non devono essere conseguiti ricavi o percepire compensi superiori a specifici limiti determinati in base alla tipologia di attività (ATECO);
- non devono essere state sostenute spese complessivamente superiori a euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, dipendente e/o per compensi erogati a collaboratori anche nel momento in cui sono assunti per uno specifico progetto;
- il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non devono superare i 20.000 euro alla data di chiusura dell’esercizio.
Inoltre, e qui c’è la risposta al quesito posto, non possono avvalersi del regime:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in maniera esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e di porzioni di terreni edificabili;
- i soggetti che partecipano a società di persone o società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria e tassazione per trasparenza;
- i soggetti che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui, tale rapporto, sia cessato nell’anno precedente.
Stando dunque all’ultimo punto, se il reddito da lavoro dipendente è pari a 32.000 euro, non è possibile l’accesso al “Regime forfetario”.
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Chiedi all'espertoRisposta di Valerio Ottaviani