Mia figlia ha acquistato da poco un immobile, che risulta Prima Casa. La scadenza per recuperare il 50% delle spese per le ristrutturazioni è il 31 dicembre 2016 e dal 1 gennaio 2017 sarà del 36%.
Se mia figlia stipula i contratti con le ditte che si occuperanno della ristrutturazione entro l’anno corrente ma queste finiranno i lavori e verranno pagate nel 2017, quale detrazione spetterà per i lavori: 50% o 36%?
Le detrazioni per i lavori rientranti tra quelli che possono essere considerati di recupero del patrimonio edilizio danno diritto alla detrazione del 50% del totale della spesa effettuata. Questa percentuale è stata, però, ulteriormente riconfermata con la legge di Stabilità del 2016 per quelle spese effettuate fino al 31/12/2016 mentre, dal 01/01/2017 si rientrerà a regime con la detrazione del 36% (vedi anche l’art. 16-bis del TUIR). Queste agevolazioni sono usufruibili in fase di dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o UNICO.
Per quanto riguarda la fruibilità dell’agevolazione essa deve seguire alcune particolari procedure tra queste ricordiamo: emissione di fattura riportanti tutti i dati del fornitore e dell’acquirente che vorrà usufruire del beneficio; il pagamento tramite bonifico bancario riportante la causale di ristrutturazione edilizia e gli stessi dati inseriti nella fattura.
Questi giustificativi devono essere emessi nell’anno di imposta che si sta trattando nella dichiarazione dei redditi per poter riconoscere un determinato beneficio e il numero della rata spettante, questo perché tale detrazione segue il principio di cassa.
Per essere più espliciti nella risposta, in questo caso, se i bonifici vengono effettuati nel 2017 e se non ci saranno altre proroghe, la percentuale di detrazione spettante sarà quella del 36% al di là della data di emissione della fattura che può essere anche antecedente.
Greta Rosatelli – Esperto fiscalista
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