Un contribuente con codice attività 74.90.99 Altre attività professionali nca, che effettua consulenze fiscali ma, non essendo iscritto a nessun albo professionale, versa alla gestione separata INPS i propri contributi, operando nello stabile dove vi è un altro studio e disponendo di strumenti minimi per lavorare. Assumendo un dipendente a tempo parziale, con sola funzione di segreteria (rispondere al telefono e prendere appuntamenti), può essere esentato dall’IRAP in quanto non rientrante nella casistica della stabile organizzazione?
Una sentenza della Cassazione a sezioni unite, n.9451 del 10.05.2016, ha enunciato il seguente principio di diritto:
con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art.2 del D.Lgs.15 settembre 1997 n.446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Il lettore, dopo aver attentamente accertato la situazione come esposta nel quesito, potrà esentare il contribuente dall’imposizione dell’Irap.
Michele Bolpagni – Consulente del Lavoro
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