Il governo ritiene che in un Paese come il nostro, in cui l’evasione fiscale arriva anche a cifre record di 275 miliardi di euro, l’accertamento esecutivo sia un fatto dovuto. Dal primo ottobre 2011, infatti, gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica per effetto della manovra finanziaria (D.L. n. 98/2011). Il risultato è che bisogna pagare entro 30 giorni: giusto o sbagliato che sia, intanto occorre pagare.
Si può fare nel frattempo ricorso ad un giudice tributario, ma trascorsi 270 giorni complessivi scatta l’espropriazione forzata. Ancor prima che il giudice si sia pronunciato. E allora via a generare così tante richieste di sospensione da intasare, se non addirittura bloccare, l’attività della giustizia tributaria.
Questo l’iter: nei 30 giorni successivi all’esecutività l’atto passa in carico all’Agente della riscossione (Equitalia) per l’esecuzione forzata, ossia pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi e successive vendite, ma non prima di 180 giorni dall’affidamento dell’incarico; 90 giorni dopo la notifica, l’Agente della riscossione potrà adottare il fermo o iscrivere l’ipoteca, preceduta da un avviso al debitore con il quale concede 30 giorni di tempo per il pagamento.
E’ sempre più marcato il principio che i contribuenti sono tutti evasori fino a prova contraria. E allora quale migliore occasione per ostacolare tutte le dimostrazioni che giustifichino la loro buona condotta? In questo modo gli imprenditori nascono già evasori, hanno difficoltà a farsi riconoscere onesti e il Fisco li penalizza patrimonialmente. Non sono rari i casi in cui la riscossione coattiva va a incidere sui beni dei contribuenti per crediti non dovuti. E non sono rari neppure quei presunti casi di evasione che hanno per oggetto il disconoscimento della deducibilità dei costi dichiarati dal contribuente per divergenze interpretative su norme particolarmente complesse. Insomma: aziende sempre più vessate. E perché non accennare anche alle aziende (numerose, per la verità) che non possono rivalersi sulle Aziende sanitarie insolventi perché le Regioni sono in dissesto finanziario?
A invocare la sospensione dell’azione esecutiva fino a quando il giudice non si è pronunciato sono state anche Confindustria, Rete Imprese Italia e Alleanza delle Cooperative nonché il presidente dei commercialisti Claudio Siciliotti il quale ha paventato un costo di circa due miliardi in capo ai contribuenti. Ma il Fisco sembra essere irremovibile. Anzi, rincara la dose: compare l’illecito disciplinare, con segnalazione alla Corte dei Conti per danno erariale, per il giudice tributario che non decide in 180 giorni sulle istanze di sospensione.
In pratica gli atti di accertamento notificati a partire dal primo ottobre 2011, se riferiti a imposte dirette e assimilate, IRAP e IVA relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre e successivi, svolgeranno anche la funzione che, fino alla data di entrata in vigore della normativa, veniva demandata all’iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento, con la sostanziale previsione del pagamento delle imposte, nella misura di un terzo di quanto complessivamente contestato, entro il termine della presentazione del ricorso.
In sostanza, l’atto di accertamento diventa titolo per la riscossione del tributo. Si hanno, poi, 60 giorni dalla notifica per pagare gli importi indicati nell’avviso di accertamento o per fare ricorso, in caso contrario l’atto diventa esecutivo. Qualora il contribuente presenti ricorso dovrà, comunque, provvedere al pagamento degli importi, a titolo provvisorio, nella misura di un terzo di quanto indicato nell’avviso come previsto dal DPR 602 del 1973 articolo 15 modificato dal dl 70 del 2011.
Con la risoluzione n. 85/E del 27 settembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i primi codici tributo necessari per i pagamenti delle somme dovute a titolo provvisorio sulla base degli accertamenti esecutivi. Tali codici tributo dovranno essere indicati nella sezione Erario del modello di pagamento in corrispondenza della colonna relativa agli importi a debito versati. Inoltre dovranno essere compilati i campi relativi al codice ufficio, al codice atto e all’anno di riferimento affinché il sistema possa agganciare il pagamento effettuato con l’atto di accertamento esecutivo notificato. Infine, nell’eventualità che il pagamento si riferisca alle addizionali comunali o regionali Irpef o all’Irap dovrà essere compilato anche il campo relativo agli enti locali titolari della riscossione.