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Rateazione debiti INPS ed Equitalia

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 20 Dicembre 2011
Aggiornato 9 Gennaio 2014 14:37

Rateazione: modalità di pagamento dilazionato dei debiti contributivi INPS ed iter disciplinato da Equitalia in caso il contribuente necessiti di un prolungamento della dilazione.

L’INPS concede il pagamento dilazionato dei debiti contributivi, purchè per importi ancora in fase amministrativa ( non per quelli per cui si è già notificato l’avviso di addebito): con la domanda di rateazione, il contribuente sottoscrive l’estratto contributivo riguardante i debiti contratti con l’ente e oggetto di dilazione.

Rateazioni contributi INPS di lavoratori autonomi

Dopo aver verificato la congruità degli importi inseriti, lINPS elaborerà il piano di ammortamento e, qualora il debito oggetto della rateizzazione sia frutto di una precedente dilazione, sarà necessario presentare una fidejussione bancaria o assicurativa per ottenere la nuova rateizzazione.

Se la richiesta viene respinta per mancanza dei requisiti, il contribuente ha diritto di riproporla qualora riesca a maturarli. La domanda verrò invece respinta se nella precedente istanza il contribuente non aveva accettato e sottoscritto il piano di ammortamento proposto dall’INPS.

La formalizzazione dell’accoglimento della domanda è seguita dalla sottoscrizione del piano di ammortamento e dal versamento della prima rata attraverso il Modello F24. Il contribuente è tenuto a versare ogni mese l’importo dovuto, sempre attraverso F24. Se il pagamento non viene effettuato per due mesi consecutivi l’INPS affida le somme all’agente di riscossione e si passa alla fase di recupero coatto.

Rateazioni contributi INPS di lavoratori dipendenti

Dall’agosto 2010 il datore di lavoro non è più tenuto a versare le ritenute previdenziali e assistenziali in un’unica soluzione per il lavoratore dipendente, ma anche queste somme possono essere soggette a rateazione.

In caso di mancato pagamento, l’INPS potrà denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria competente, ma prima dovrà verificare l’avvenuto versamento delle quote e quindi stornare quelle pagate dall’intero importo dovuto.

In ogni caso, il datore di lavoro potrà rimettere in regola la sua posizione versando in anticipo le rate stabilite fino al raggiungimento dell’importo necessario per saldare tutte le quote dovute. Inoltre, il datore di lavoro potrà sospendere il versamento delle rate in scadenza dopo aver versato anticipatamente la “rata multipla” fino alla scadenza dell’ultima rata inizialmente prevista nel pagamento anticipato.

Se invece il datore di lavoro ha ottenuto l’accoglimento di una domanda di rateazione di tutto l’importo dovuto per il versamento dei contributi, e l’Istituto previdenziale ravvisa la sussistenza delle condizioni che prevedono la denuncia, questa non inficia la validità del Durc, ma il contribuente dovrà fornire all’Adr (agente di riscossione) la copia del Certificato di attribuzione del codice identificativo della pratica (Cip) rilasciato dall’Istituto previdenziale. Fatto ciò a fronte dell’accoglimento della rateazione il contribuente dovrà fornire copia del provvedimento di accoglimento della rateazione con il piano di ammortamento, così da consentire l’emissione di un Durc regolare.

Rateazione debiti iscritti a ruolo

Nel caso in cui un contribuente si trovi in un momento di difficoltà economica e non può pagare in un’unica soluzione un debito già iscritto a ruolo e notificato può rivolgersi all’Adr per richiedere la rateizzazione del debito. Questa può essere al massimo di 6 anni, con 72 rate mensili, se la prima rata e due rate successive non vengono pagate l’importo dovuto può essere richiesto in un’unica soluzione.

Le dilazioni concesse prima del 27 febbario 2011 possono essere prorogate fino a un massimo di 72 mesi a patto che il contribuente dimostri di avere subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche; in questo caso ci sono due possibilità a seconda dell’importo dovuto.

a) se questo non supera i 5.000 euro è sufficiente una richiesta motivata di parte nella quale si autocertifica di trovarsi in condizioni di difficoltà temporanea peggiore di quella in cui ci si trovava nel momento di concessione del provvedimento originario.

b) se la somma dovuta supera i 5.000 euro invece, la dilazione è subordinata a determinati requisiti che variano a seconda del soggetto interessato: se si tratta di persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato è necessario un nuovo modello Isee che attesti la riduzione del reddito, e se quello precedente non fosse ancora scaduto l’interessato deve dimostrare con dati oggettivi come sia avvenuta la riduzione del reddito, ad esempio per la variazione del nucleo familiare, per la perdita di redditi da lavoro autonomo o dipendente, o ancora per il decesso di un familiare titolare di reddito.

Se la richiesta di rateizzazione in proroga proviene da società di capitali e di persone, cooperative, ditte individuali in contabilità ordinaria, queste devono disporre di una situazione economico/patrimoniale dalla quale sia evidente che l’indice di liquidità sia peggiorato rispetto a quello documentato al momento della richiesta di dilazione originaria.

Nel caso in cui l’istanza sia stata presentata entro il 30 giugno 2011 le misure cautelari già messe in atto non saranno comunque revocate, ma non sarà dato avvio ad altre, e quelle esecutive saranno sospese. Se l’istanza invece è tardiva, cioè pervenuta dopo il 30 giugno 2011, le procedure esecutive non vengono sospese, ma non sarà dato avvio ad altre misure.