L’articolo 27 della Manovra Finanziaria 2011 – dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011 – ha introdotto la riforma del regime dei minimi, che è entrata in vigore il primo gennaio 2012. Sul reddito conseguito si applica ora un’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali del 5% (non più del 20%).
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Il regime agevolato è applicabile per il periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 successivi. Per i più giovani, è applicabile anche oltre i primi 5 esercizi, ma solo fino al compimento dei 35 anni d’età.
Regime dei minimi: requisiti
Il regime dei minimi è riservato esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno intrapresa a partire dal 2008.
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Il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare.
La nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività (medesimo contenuto economico, beni, clienti e organizzazione di mezzi necessari al suo svolgimento), precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (comprese le forme di collaborazione coordinata e continuativa), a meno che non si sia trattato di un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione.
Ex-minimi: regime intermedio
Per le migliaia di contribuenti rimasti fuori dal regime dei minimi – il 96% degli ex-aventi diritto – pur avendo i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1, l. 244/2007, è stata prevista una fase di passaggio.
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Agli esclusi dal regime dei minimi (ad esempio perché hanno iniziato l’attività prima del 2008, esercitano attività in prosecuzione di un’altra o lo hanno fatto nel triennio passato) e agli ex-minimi (fuoriusciti per i vincoli temporali quinquennali imposti), è stato riservato un regime contabile semplificato, non subordinato ad un’opzione (a differenza della scelta di passare al regime ordinario) ma utilizzato fino a sua decadenza (con effetto dall’anno successivo), cioè fin quando venga meno una delle condizioni previste o se ne verifichi una di quelle indicate nel comma 99.
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Agevolazioni del regime intermedio: esonero registrazione e tenuta scritture contabili, sia ai fini IVA che di imposte dirette; esonero da liquidazioni e versamenti periodici IVA, esonero IRAP.
Nuovi obblighi per ex-minimi: fermi restando gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, essi procederanno alla determinazione IVA con le regole generali e al versamento della stessa con cadenza annuale. Analogamente per le imposte dirette: applicazione e versamento IRPEF avverranno secondo modalità e termini ordinari. Quindi, si applicheranno le regole di competenza o di cassa a seconda del tipo di attività esercitata dal contribuente e verranno utilizzati i criteri di deducibilità delle componenti negative di reddito previsti dal d.p.r. 917/1986.
In tal modo viene abbandonato lo speciale criterio di cassa previsto per i contribuenti minimi e lo speciale criterio di determinazione delle componenti negative sostenute promiscuamente per l’attività di impresa o professionale e la sfera privata, tutte deducibili al 50% con una presunzione assoluta di applicazione dello stesso limiti, indipendentemente dai limiti specifici fissati dal d.p.r. citato.
Inoltre, gli ex-minimi e gli esclusi dal regime agevolato sono soggetti agli studi di settore, non essendo previsto alcun esonero in tal senso.
Opzione regime
L’opzione da indicare nella prima dichiarazione IVA – da presentare successivamente alla scelta operata – ha validità minima di almeno un triennio, trascorso il quale mantiene validità annuale.
In presenza dei requisiti previsti per fruire del regime semplificato, si presuppone che l’esclusione dall’Irap spetti anche in caso di opzione per il regime ordinario.