Guida pratica alla gestione delle cartelle esattoriali: cominciamo con i requisiti formali di legge per la validità dell’atto e le modalità di notifica della cartella esattoriale, per poi proseguire con il procedimento di autotutela e di annullamento, il ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria e molto altro.
Cos’è una cartella esattoriale?
A seguito del mancato pagamento di somme dovute a titolo di tasse, tributi, imposte o sanzioni amministrative, l’ente creditore iscrive il contribuente a ruolo (elenco dei suoi debitori), trasmesso periodicamente all’agente di riscossione (Equitalia) affinché agisca, anche coattivamente, per ottenere il pagamento di quanto dovuto.
La procedura di riscossione ha inizio con la notifica della cartella esattoriale che ha lo scopo di invitare bonariamente il debitore a corrispondere il dovuto comprensivo di sanzioni, spese e interessi di mora. In assenza di riscontro, l’Agente di riscossione attiva procedure esecutive: fermo amministrativo, pignoramento mobiliare, ipoteca immobiliare, ecc.
Come si legge la cartella esattoriale?
L’attuale modello di cartella esattoriale – obbligatorio per tutte le richieste effettuate a decorrere dal 30 settembre 2010 – non si differenzia sostanzialmente dal precedente.
In apertura, il modello offre un quadro sintetico del debito del contribuente, riepilogando in un prospetto le somme da versare, con un elenco degli enti creditori e delle modalità di pagamento e indicando espressamente il termine entro cui si deve corrispondere il debito (60 giorni dalla notifica della cartella).
La seconda pagina riporta nome e indirizzo dell’Ente che ha emesso il ruolo e la sezione “Dettaglio degli importi dovuti” descrive ogni singola iscrizione nell’area addebiti. Ampio spazio è dedicato alle avvertenze, differenziate di volta in volta in base alla natura delle somme iscritte a ruolo.
La notifica della cartella
Notificare significa portare a conoscenza del destinatario la cartella esattoriale, seguendo una determinata procedura. In particolare, l’Ufficiale Giudiziario esegue la notifica mediante consegna della copia della cartella nelle mani del destinatario (art. 139 c.p.c.), ovunque lo trovi.
Se il destinatario rifiuta di ricevere detta copia, l’Ufficiale Giudiziario ne dà atto nella relata di notifica, che però si intende comunque perfezionata: in altre parole, la cartella esattoriale viene considerata notificata e da quel momento decorrono i sessanta giorni per il pagamento della somma di danaro o per il ricorso al Giudice).
Se la consegna a mano non è possibile, la notifica deve essere fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella sua abitazione o sede di lavoro (art. 139 c.p.c.).
Se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi indicati, l’Ufficiale Giudiziario consegna copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (ad esempio, un collega di lavoro), purché non minore di quattordici anni o palesemente incapace: la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto al destinatario o ad una delle persone indicate.
In mancanza di tali soggetti, la cartella è consegnata al portiere o vicino di casa che accetti di riceverla, sottoscrivendo una ricevuta: l’Ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica mediante raccomandata.
Se non è possibile eseguire la notifica secondo le modalità appena rappresentate – poiché l’Ufficiale Giudiziario non ha trovato nessuno (non solo il destinatario ma neppure un collega, vicino o portiere o per incapacità o rifiuto delle persone indicate in precedenza – l’incaricato deposita la copia della cartella esattoriale presso il Comune dove la notifica deve avvenire (di norma i Comuni più grandi hanno Uffici preposti, mentre in quelli più piccoli tale deposito viene effettuato all’Ufficio protocollo). L’Agente avvisa del deposito il debitore, mediante busta chiusa e sigillata via posta tradizionale e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 140 c.p.c.). In questo caso, la notifica si perfeziona trascorsi 10 giorni dalla data di invio della raccomandata, ovvero dalla data di ritiro, presso la Casa comunale, dell’atto se il ritiro avviene prima che siano trascorsi i 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.
Tutte queste attività devono avere sintetico riscontro nella relata di notifica; in caso contrario la notifica è nulla e conseguentemente lo è anche la cartella esattoriale.
Accanto a questa modalità di notifica, la legge prevede anche la notifica via posta ma solo se a farlo è un soggetto autorizzato: l’incaricato compila la relata di notifica, si reca presso l’ufficio postale ed invia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la cartella esattoriale al contribuente, presso il domicilio fiscale del debitore o la sede legale dell’impresa.
Se al momento della consegna materiale della busta nessuno sia presente, il postino lascia un avviso ed invia, sempre mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ulteriore avviso nel quale informa che l’atto si trova a disposizione del destinatario presso l’Ufficio postale. Anche in questo caso, la notifica si perfeziona trascorsi 10 giorni dalla data di invio della raccomandata, ovvero dalla data di ritiro dell’atto presso l’Ufficio postale, se il ritiro avviene prima che siano trascorsi i 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.
Chi può notificare la cartella esattoriale?
Il procedimento di notifica è in genere effettuato dall’Ufficiale Giudiziario o Messo comunale, anche in caso di notifica via posta.
Negli ultimi anni Equitalia ha introdotto la prassi secondo cui la notifica via posta (l’ipotesi più diffusa) viene svolta da propri dipendenti, senza ricorrere ad agenti autorizzati! Tale prassi è stata aspramente criticata dalla Giurisprudenza tributaria che ha sanzionato con l’inesistenza la cartella esattoriale notificata a mezzo posta dai dipendenti di Equitalia, senza l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge: Ufficiali della riscossione; Agenti della Polizia Municipale; Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario; altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
L’art. 26, comma 1, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 62 prevede la possibilità per gli Agenti di riscossione di notificare i propri atti per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento: tuttavia, condiziona espressamente tale possibilità all’utilizzo dei soggetti notificatori sopra indicati.
La legge, pertanto, ritiene sempre necessaria la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore abilitato, anche quando la notifica avvenga a mezzo posta: la sua mancanza, unitamente all’utilizzo di un soggetto non autorizzato, non può essere ritenuta una mera irregolarità ma, secondo le Commissioni tributarie che si sono pronunciate, una ipotesi di inesistenza della cartella esattoriale.
Differenze tra cartella nulla e cartella inesistente
Ricordiamo la differenza tra nullità della cartella esattoriale o invece inesistenza.
- Cartella nulla: è una cartella gravemente viziata ma che “esiste”
- Cartella inesistente: è una cartella che non esiste e quindi è incapace di produrre alcun effetto giuridico nei confronti del destinatario, compreso il decorrere del termine di 60 giorni per proporre ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria.
giuridicamente.
Prima di concludere, una breve anticipazione sugli argomenti che tratteremo nella seconda parte dell’approfondimento dedicato alle cartelle esattoriali: autotutela e annullamento, rateizzazione, ricorso davanti al Giudice.
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