Il regime dei contribuenti minimi è disciplinato dalla Legge 244/2007 art. 1 comma 96 e successivi, che ha avuto effetto dal primo gennaio 2008. Possono avvalersi di tale regime speciale le persone fisiche residenti, esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.A tali soggetti sono richieste inoltre le seguenti condizioni:
- mancata effettuazione di cessioni all’esportazione e operazioni assimilate;
- assenza di spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti con progetto o con programma di lavoro (avere sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale non preclude l’accesso al regime poiché ritenute spese diverse da quelle per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione;
- mancata erogazione di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
- mancata effettuazione, anche mediante contratti di appalto e di locazione, di acquisti di beni strumentali nel triennio precedente, di valore complessivo superiore a 15.000 euro
Nel caso di superamento di tale limite in corso d’anno, come specificato dalla circolare 44/E del 27 ottobre 2009, non si è in presenza di una ipotesi di revoca ad effetto immediato ma piuttosto ad una fuoriuscita dal regime a decorrere dall’esercizio successivo.
I beni strumentali ad uso promiscuo – ossia autovetture e telefonini – rileveranno, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali, in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell’eventuale Iva indetraibile.
In caso di utilizzo di un bene strumentale mediante contratto di leasing dovrà essere tenuto conto dei canoni corrisposti nel triennio precedente. Ai fini della determinazione del valore del bene strumentale si rilevano i canoni di locazione o noleggio corrisposti dal contribuente, eventualmente anche a soggetti non titolari di partita Iva, per acquisire la disponibilità dello stesso bene.
Il comma 100 del succitato articolo prevede che i contribuenti minimi non addebitano ai loro cessionari e committenti, negli eventuali documenti emessi, l’Iva a titolo di rivalsa.
Sulle fatture dovranno riportare l’annotazione “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della legge n. 244/2007”.
Tali contribuenti, quindi, non hanno diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata loro sugli acquisti sia nazionali che intracomunitari e sulle importazioni, ragion per cui l’Imposta sul Valore Aggiunto rappresenterà un costo.
Lo stesso criterio, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, dovrà essere applicato alle operazioni soggette al meccanismo del reverse charge. In tal caso, pertanto, è opportuno comunicare alla controparte che l’imposta non dovrà essere applicata.
Resta inteso che i contribuenti minimi sono comunque tenuti al versamento dell’Iva sugli acquisti intracomunitari e sulle altre operazioni dalle quali risultano essere debitori d’imposta come, ad esempio, l’acquisto di un servizio da soggetti non residenti.
Ai fini Iva, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli obblighi previsti dal DPR n. 633/72 eccetto la registrazione, liquidazione, dichiarazione e comunicazione annuale.
Dovranno, invece, numerare e conservare le fatture di acquisto e quelle di vendita, la certificazione dei corrispettivi e la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti Intracomunitari.
I contribuenti minimi che scambiano prestazioni di servizi con operatori di altri Stati membri devono presentare il modello Intrastat per le prestazioni ricevute da assoggettare all’Iva in Italia ma non per quelle rese che si considerano operazioni interne.
Il contribuente minimo, pertanto, quando riceve una prestazione da un fornitore europeo dovrà integrare la fattura con l’applicazione dell’imposta, che ovviamente rappresenterà un costo, e presentare il modello Intrastat.
Qualora sia, invece, il contribuente minimo a prestare un servizio ad un soggetto passivo Ue, non effettua una prestazione intracomunitaria ma piuttosto un’operazione interna senza diritto di rivalsa per cui non dovrà presentare il modello Intrastat. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36 del 21 giugno 2010, con la quale ha inteso offrire una risposta ai numerosi quesiti inerenti la nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore ma attenzione, però, perché i contribuenti che pur avendo i requisiti per essere considerati minimi optano per il regime ordinario, non rientrano nel campo di esclusione.
Sotto l’aspetto previdenziale, l’imprenditore minimo è tenuto al versamento dei contributi alla propria classe di appartenenza. La base imponibile ai fini del calcolo dei contributi dovuti è determinata dalla somma algebrica fra reddito lordo in regime dei minimi ed eventuali perdite pregresse. Tale base imponibile risulterà al lordo dei contributi previdenziali pagati dal contribuente minimo e imputati in diretta diminuzione del reddito lordo. In merito all’aspetto fiscale, invece, i contribuenti minimi sono esclusi dall’imposta regionale sulle attività produttive.