La Legge di Stabilità (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ha introdotto nuove aliquote contributive 2014, modificando anche quanto previsto per il 2015 per pensionati e iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria.
- lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati: aliquota el 27% + 0,72% per maternità, assegni familiari, malattia e degenza ospedaliera;
- non titolari di Partita IVA e non assicurati presso altra gestione obbligatoria né pensionati: aliquota 28% + 0,72%;
- titolari di pensione diretta o indiretta e soggetti senza altra forma pensionistica obbligatoria: aliquota 22%.
Aliquota per iscritti non assicurati presso altre gestioni obbligatorie: 30% per il 2015, 31% per il 2016, 32% per il 2017, 33% per il 2018. Per gli altri iscritti: 23,5% per il 2015, 24% per il 2016.
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Massimale e minimale
La Circolare Inps 4 febbraio 2014, n. 18, ha fissato massimalee minimale dei redditi ai quali applicare le aliquote contributive, individuati a 100.123 euro e 15.516 euro.È bene sottolineare che chi versa un contributo per reddito inferiore a quello minimo non percepisce l’accreditamento di tutti i contributi nell’anno, ma solo di una parte di questi, calcolati proporzionalmente rispetto a quanto versato. I co.co.pro. e i lavoratori autonomi occasionali che percepiscono un reddito annuo superiore a 5.000 euro devono pagare, anche per il 2014, un terzo della contribuzione, mentre i restanti due terzi sono a carico del datore di lavoro.
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Per i liberi professionisti che non dispongono di una Cassa di categoria e i lavoratori autonomi non iscritti alla Cassa o che non versano il contributo soggettivo è confermata la quota di rivalsa al 4%.
Obbligo iscrizione
Secondo l’articolo 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 sono tenuti all’iscrizione in Gestione separata INPS precise categorie di contibuenti (sono esonerati gli assegnatari di borse di studio, limitatamente ai redditi derivanti dall’attività finanziata):
- collaboratori coordinati e continuativi con contratto a progetto nel settore privato, anche non residenti in Italia;
- liberi professionisti senza Cassa previdenziale di categoria o non tenuti al versamento del contributo soggettivo;
- lavoratori autonomi occasionali, con reddito superiore a 5.000 euro annui, anche non residenti in Italia;
- soci di Srl commerciale che partecipano al lavoro aziendale e ricoprono l’incarico di amministratore percependo un compenso;
- associati in partecipazione che apportano alla società solo il proprio lavoro con compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo (l’associante versa il 55% del contributo, l’associato il 45%);
- incaricati di vendite a domicilio.