Negli scorsi mesi estivi, con decreto interdirigenziale di modifica dei termini per le comunicazioni sono stati rinnovati gli adempimenti da parte delle aziende promotrici che vogliano bandire concorsi a premio: le comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico devono avvenire ora esclusivamente per via elettronica ed almeno quindici giorni prima dell’inizio del concorso.
Di cosa parliamo? I concorsi e le operazioni a premio, sono strumenti di marketing ormai molto utilizzato dalle imprese: in pratica, sono le iniziative promozionali che mettono in palio premi in correlazione o meno all’acquisto di bene o servizi.
I soggetti legittimati a promuovere manifestazioni a premio sono le imprese commerciali o produttrici nonché le organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese, costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.
Possono indire manifestazioni a premio anche imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia, attraverso un proprio rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Oggetto del premio possono essere beni (anche immobili), servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all’articolo 2002 del codice civile, giocate del lotto o biglietti delle lotterie nazionali.
Non possono costituire premio: denaro, titoli di prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario e fondi comuni di investimento e polizze di assicurazione sulla vita.
Concorsi a premio
I concorsi a premio consistono in manifestazioni pubblicitarie i cui premi sono offerti soltanto ad alcuni dei partecipanti. Il criterio di assegnazione può variare: estrazione a sorte, abilità del partecipante, possesso di requisiti quali la fedeltà o la costanza del consumatore.
L’individuazione dei vincitori dovrà essere effettuata alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e delle fede pubblica, competente per territorio presso ciascuna Camera di Commercio.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, devono essere devoluti alle Onlus riconosciute. Si definisce “non richiesto” il premio per il quale il partecipante che abbia vinto non invii i documenti richiesti per confermare la vincita o non lo ritiri fino a compiuta giacenza. Invece, è “rifiutato” il premio alla consegna del quale il vincitore dichiari espressamente per iscritto di non accettarlo.
Si definisce “assegnato ancorché non ritirato” il premio il cui costo di acquisto sia sostenuto dal promotore e rimanga a suo carico anche in caso di mancato utilizzo da parte del vincitore.
Il premio “non è assegnato” quando il vincitore non è correttamente identificato o qualora il numero dei partecipanti sia inferiore al numero dei premi in palio. Per i concorsi la durata massima è fissata in un anno.
Operazioni a premio
Le operazioni a premio consistono nella corresponsione di premi al raggiungimento di un determinato quantitativo di merce acquistata. L’attestazione dell’avvenuto acquisto dovrà essere fornito attraverso la presentazione dei buoni, tagliandi o etichette solitamente allegati al prodotto acquistato. Queste operazioni sono comunemente chiamate “raccolta punti“. Il consumatore, in tal modo, sarà stimolato ad acquistare un maggior quantitativo di prodotti pur di assicurarsi il premio finale.
Esistono, poi, le cosiddette operazioni a contributo, che consistono nell’opportunità data agli acquirenti di un determinato bene o servizio di ottenere un ulteriore bene/servizio a prezzi scontati. In tal caso, il contributo dovuto non deve essere superiore al 75% del costo del prodotto o servizio sostenuto dall’azienda promotrice.
Trattamento contabile
Come si configurano queste operazioni dal punto di vista contabile? L’impresa, a fronte del costo che dovrà sostenere per adempiere all’impegno assunto con i consumatori, deve provvedere ad alimentare un fondo di accantonamento, il cui importo dovrà essere stimato sulla base dei premi che l’impresa prevede di assegnare.
Per determinare la stima della percentuale di ritorno dei buoni l’impresa dovrà fare affidamento a diversi fattori: il tipo di prodotto messo in vendita, il tipo di campagna pubblicitaria, il numero dei buoni emessi, il valore unitario del premio, la propensione del consumatore all’acquisto del prodotto oggetto dei buoni nonché dovrà tenere conto dell’andamento delle vendite.
È infatti al momento della vendita che l’impresa dovrà contabilizzare il fondo di accantonamento poiché tale costo è determinato in funzione del ricavo conseguito.
Si immagini ad esempio l’impresa Alfa SpA che propone alla propria clientela un’operazione a premio di un prodotto altamente commerciale. Da un’analisi di mercato e dall’esperienza pregressa l’impresa ha motivo di supporre che solamente il 30% delle vendite è finalizzato all’ottenimento del premio e individua nella percentuale del 5% delle vendite l’importo da accantonare.
In data 01.04.n la ditta Alfa SpA vende alla ditta Beta Srl uno stock composto da 1.500 prodotti oggetto dell’operazione a premio dal prezzo unitario di euro 4,50.
Dare: Crediti vs. clienti – 8.100,00
Avere: Merci c/vendita – 6.750,00; I.V.A. c/vendita – 1.350,00
Contestualmente alla vendita l’impresa dovrà rilevare il costo che prevede di sostenere al momento in cui dovrà corrispondere il premio. L’accantonamento del 5% sarà fatto sul 30% delle vendite. Pertanto: 6.750,00 x 30% = 2.025,00 x 5% = 101,25
Dare: Accantonamento per operazioni e concorsi a premio – 101,25
Avere: Fondo accantonamento per operazioni e concorsi a premio – 101,25
Normativa
Dal 12 aprile 2002 è entrata in vigore la nuova disciplina sui concorsi e sulle manifestazioni a premio la cui competenza è passata dall’Agenzia delle Entrate al Ministero delle Attività Produttive che verificherà la regolarità delle iniziative promosse.
Per i concorsi a premio la cauzione è fissata nella misura del 100% del valore dei premi promessi e deve essere prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico e sarà svincolata dopo dodici mesi al termine della manifestazione, oppure decorsi 180 giorni dalla trasmissione del processo verbale di chiusura redatto dal notaio o dal funzionario della Camera di Commercio.
Il fac-simile per la prestazione della cauzione con fideiussione bancaria o assicurativa è disponibile sul sito web del Ministero. La cauzione non è dovuta quando, nelle operazioni a premio, il premio viene conferito contestualmente all’acquisto del bene.
Per le operazioni a premio la cauzione è dovuta nella misura del 20% del montepremi previsto mentre è esclusa quando il premio viene corrisposto unitamente al prodotto o servizio oggetto di promozione.