Con la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) sono state apportate importanti modifiche al regime fiscale dei canoni dei contratti di leasing, intervenendo sulla riduzione del periodo di deducibilità, sul leasing per autoveicoli e sulla disciplina riguardante la cessione del contratto di leasing immobiliare strumentale, introducendo anche un’imposta di registro per il subentro di un nuovo soggetto.
Deducibilità canoni
Fino al 2013 la deducibilità dei canoni di leasing per i beni mobili si applicava per non meno dei 2/3 del periodo di ammortamento; per i beni immobili per un periodo compreso tra 11 e 18 mesi. Dal 2014, invece, i beni mobili sono deducibili per la metà del periodo di ammortamento (co. 162, L. 147/2013), da quando l’obbligazione di pagamento dei canoni diventa esigibile. Il regime di deducibilità è stabilito in base al settore di attività dell’impresa e alla tipologia del bene (D.M. Finanze 31 dicembre 1988).
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La nuova formulazione va applicata ai contratti sottoscritti dall’1 gennaio 2014 (co. 163, L. 147/2013). Per i beni immobili i canoni sono deducibili interamente per almeno 12 anni: se i contratti hanno durata più breve, le quote dei canoni eccedenti saranno tassate durante la vita contrattuale e poi dedotte extra-contabilmente dopo il termine del contratto, e comunque non oltre i termini di legge. Per favorire i professionisti, il Legislatore ha esteso loro la possibilità di detrarre i canoni degli immobili strumentali sempre in 12 anni.
Auto
I leasing per autoveicoli strumentali all’attività d’impresa sono deducibili per la metà del periodo di ammortamento, mentre è quadriennale la deducibilità dei canoni per veicoli non strumentali e in uso promiscuo a dipendenti. La nuova norma ha abolito l’obbligo di pagamento IPT (Imposta provinciale di trascrizione) dovuta per il riscatto dei veicoli prima detenuti in leasing.
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Cessione contratti
È cambiata anche la disciplina riguardante la cessione dei contratti di leasing immobiliare strumentale: dal 2014 si paga un’imposta di registro proporzionale del 4% per la cessione a nuovi utilizzatori di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili strumentali anche nel caso in cui questi non siano stati ancora costruiti. L’aliquota va applicata sul corrispettivo pattuito per la cessione del contratto a cui aggiungere la quota capitale comprensiva dei canoni residui e l’importo necessario per il riscatto dell’immobile. Nulla cambia per i soggetti sui quali si applicano i principi contabili internazionali Ias-Ifrs, così come non c’è variazione sulla determinazione dell’IRAP, poiché la base imponibile è ottenuta imputando al Conto economico il canone di locazione per la durata del contratto e considerando gli interessi passivi indeducibili dall’imposta.