Quarantamila euro: è questo il limite massimo di reddito che i dipendenti privati devono avere per poter fruire del trattamento agevolato per i premi di produttività. Ma attenzione, perché questa non è l’unica limitazione: la norma prevede l’applicazione del trattamento nei limiti di 6.000 euro lordi di premi di produttività.
Duplice sconto, quindi, per Fisco e Previdenza sui premi di produzione che i datori di lavoro erogheranno ai dipendenti che hanno contribuito a far guadagnare la propria impresa o a renderla più competitiva. Tuttavia, la norma presenta diversi dubbi interpretativi e il Governo deve ancora pronunciarsi per determinare l’aliquota agevolata.
L’articolo 53 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010 – composto da un totale di 54 articoli suddivisi in 3 titoli che puntano alla stabilizzazione finanziaria, al contrasto all’evasione fiscale e contributiva e allo sviluppo e infrastrutture – riprende il trattamento agevolato per i premi di produttività introdotto dell’articolo 1, comma 67, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 in tema di sgravi contributivi per le erogazioni riconosciute in sede di contrattazione di II livello e dal successivo dl n. 93 del 2008.
L’attuale normativa prevede l’applicazione di una tariffa agevolata del 10% sulle somme fino a 6.000 euro per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro. Previsto, inoltre, una massimo decontribuibile del 5% della retribuzione contrattuale annua (per il 2010 pari al 2,25%).
Con la nuova norma si è voluto ridefinire la struttura dell’agevolazione in tema di sgravi contributivi per le erogazioni di premi di produttività. L’obiettivo è stimolare la competitività delle imprese unitamente alla partecipazione dei lavoratori ai risultati stessi.
Il decreto legge 78/2010
Il decreto legge 78/2010 prevede, invece, che le somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di accordi correlati a incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale saranno assoggettate ad un’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, la cui misura dovrà essere determinata dal governo attraverso un apposito decreto da emanarsi entro fine anno.
Nel medesimo periodo, come riportato dal comma 2 della norma, le predette somme beneficeranno di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.
L’articolo 53 del dl 78/2010 presenta, tuttavia, alcune ambiguità. La norma, infatti, definisce il limite massimo di reddito pari a euro 40.000 ma non stabilisce l’anno di riferimento. Risulta ovvio supporre che si faccia riferimento all’anno precedente e, quindi, poiché la norma attribuisce il beneficio all’esercizio 2011 si suppone che, per usufruire dell’agevolazione, il reddito 2010 del dipendente dovrà essere non superiore a 40.000 euro.
Altro dubbio è dato dallo stesso comma 1 che fornisce una definizione molto ampia sulle somme assoggettabili ad agevolazione poiché correlata a qualsiasi parametro utile al miglioramento della competitività aziendale. Sembrerebbero, invece, esclusi eventuali accordi individuali tra impresa e lavoratore poiché la norma stessa fa riferimento ad «accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali».
Ancora un altro dubbio è dato dal comma 2, che prevede lo sgravio dei contributi per lavoratore e impresa. Non è ben chiaro se si parla esclusivamente di contributi Inps o anche Inail.