Nelle Dichiarazioni dei Redditi 2014 sarà possibile applicare le agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative (articolo 29 della legge 221/2012, di conversione del Decreto Crescita 2.0): è in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo firmato dai ministri Saccomanni (Economia) e Zanonato (Sviluppo Economico). Il decreto fornisce le istruzioni per la detrazione le regole per erogazione dei benfici fiscali per gli investimenti effettuati da aziende e privatinegli anni 2013-2015 e, per effetto della legge 99/2013 (di conversione del Decreto Lavoro), anche 2016. Vediamo le agevolazioni e come inserirle nel modello UNICO Persone Fisiche e Società di Capitali.
Agevolazioni
- Detrazione IRPEF 19% sugli investimenti in denaro delle persone fisiche per importi non superiori a 500mila euro per periodo d’imposta.
- Deduzione IRES del 20% sugli investimenti in denaro delle società per un importo non superiore a 1,8 milioni di euro per periodo d’imposta.
- Detrazione IRPEF 25% e deduzione IRES 27% sugli investimenti in startup innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Le agevolazioni valgono per investimenti diretti o indiretti (tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup). In ogni caso, devono essere mantenuti per almeno 2 anni (pena, decadenza agevolazione con obbligo di rimborso con interessi legali).
Detrazioni UNICO PF
Le detrazioni dei privati in startup innovative (19%) o a vocazione sociale / energetica (25%), vanno indicate nel rigo RP80 del Modello UNICO PF Persone Fisiche. In caso di investimento diretto, bisogna indicare in colonna 1 il codice fiscale della start-up e nella colonna 2 (tipologia investimento) scrivere il codice 1. In caso di investimento indiretto, il codice fiscale da indicare è quello dell’intermediario che effettua l’operazione e in colonna 2 si indica il codice 2. Se il contribuente partecipa a società in nome collettivo o in accomandita semplice, indica il codice fiscale di queste ultime nel caso in cui queste abbiano loro imputato la parte d’investimento in start up per la quale spetta la detrazione e il nella colonna 2 indica il codice 3.
- Nella colonna 3 si indica sempre l’ammontare dell’investimento nella startup.
- Nella colonna 4, si segna il codice che identifica il tipo di investimento per determinare la percentuale di detrazione applicabile: codice 1 per la detrazione al 19%, codice 2 per la detrazione al 25%.
- Nelle colonne 5 e 6, si indica l’ammontare totale degli investimenti per i quali è prevista rispettivamente la detrazione del 19% o del 25%, la cui somma è da riportare poi nel rigo RN21, colonna 1.
Attenzione: se il contribuente ha effettuato più investimenti in startup innovative, deve compilare un rigo per ciascuno di essi utilizzando quindi più moduli. In tal caso, riportare il numero modulo nell’apposito spazio in alto a destra del quadro Rp, e compilare le colonne 5 e 6 esclusivamente sul primo modulo indicando in ciascuna di esse il totale degli investimenti.
Deduzioni in UNICO SC
Le deduzioni per le società di capitale in startup innovative (20%) o a vocazione sociale / energetico (27%) vanno indicati nel quadro RS, nei righi da RS170 a RS174 del UModello UNICO SC Società di Capitali:
- nei righi 170-172:
- in colonna 1 il codice fiscale della start up in cui è stato effettuato l’investimento. Se si tratta di investimento indiretto, si indica il codice fiscale dell’organismo o società che lo ha effettuato. Se l’investimento è diretto in colonna 2 si indica il codice 1, se è indiretto in colonna 2 si indica il codice 2.
- In colonna 3 si indica il codice 1 per le start up a vocazione sociale o ad alto valore tecnologico e il codice 2 per le altre start up innovative.
- La colonna 4 si compila solo nel caso di investimenti attribuiti al dichiarante per trasparenza (in questo caso, in colonna 1 si indica il codice fiscale del soggetto che ha trasferito l’investimento).
- In colonna 5, si indica l’ammontare dell’investimento agevolabile.
- In colonna 6, l’ammontare della deduzione, che è pari al 27% dell’importo di colonna 5 per gli investimenti in start-up a vocazione sociale o ad alto valore tecnologico, e al 20% dell’importo in colonna 5 per gli investimenti in altre start-up innovative.
- Nel rigo RS173:
- in colonna 1, l’ammontare della deduzione, pari alla somma delle colonne 6 dei righi da RS170 a RS172 di tutti i moduli compilati.
- In colonna 3, l’eccedenza della deduzione attribuita, in caso di partecipazione in società di cui all’art. 115 del TUIR (trasparenza fiscale) e, in colonna 2, il codice fiscale della società trasparente.
- In colonna 4, l’importo totale dell’agevolazione, pari alla somma di colonna 1 e colonna 3 di tutti i moduli compilati. Questa cifra si riporta poi nel quadro RN o PN o TN o GN/GC ovvero RQ.
- Nelle colonne 5, 6, e 7, si indicano rispettivamente l’ammontare della deduzione Ires, addizionale Ires, e maggiorazione Ires per i soggetti di comodo.
- Il rigo RS 174 si compila nel caso di partecipazione del dichiarante in soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, relativo ai redditi prodotti in forma associata:
- in colonna 1 e 2 si indicano rispettivamente l’ammontare totale degli investimenti attribuiti in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico, oppure in normali start up innovative. Il totale deve essere pari alla somma delle colonne 5 dei righi da RS170 a RS172 di tutti i moduli. Nei casi di opzione per il regime di trasparenza o di consolidato, questi importi vanno poi riportati, rispettivamente, nei quadri TN e GN. La quota detraibile va indicata nei quadri RN o RQ. Nel caso di investimenti attribuiti al dichiarante per trasparenza da più soggetti, bisogna compilare un rigo per ciascuno di essi utilizzando, se necessario, più moduli.
- In colonna 3, 4, e 5, si indica l’ammontare della detrazione eccedente l’imposta relativa, rispettivamente, all’IRES (quadro RN) alla maggiorazione IRES per i soggetti di comodo e alle addizionali IRES (quadro RQ).