Tra le fonti rinnovabili per la produzione dell’energia elettrica, Il Fotovoltaico è il prediletto delle aziende che vogliono investire nella Green Economy. Si sono accumulati così nel tempo, diversi dubbi interpretativi sul trattamento fiscale da applicare al reddito derivante da questa nuova attività nonché sul trattamento contabile da applicare al momento dell’acquisto di un impianto fotovoltaico.
La scelta dell’istallazione di un impianto fotovoltaico è un investimento che molte imprese adottano poiché nel medio/lungo termine apporta notevoli benefici. Tale incremento nell’utilizzo in azienda ha portato l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio a fornire chiarimenti e interpretazioni alla norma che regola la gestione dei pannelli fotovoltaici.
Occorre inoltre fare attenzione alla vendita dell’energia elettrica prodotta, soprattutto nell’ambito delle attività connesse all’Agricoltura (quindi in presenza di reddito agrario) e alla tariffa incentivante erogata dal Gestore del Sistema Elettrico, soggetta a ritenuta alla fonte.
Vediamo di comprendere meglio gli aspetti contabili e fiscali che un’impresa deve affrontare qualora scelga di istallare pannelli fotovoltaici.
Pannelli e impianti fotovoltaici
L’acquisto dei pannelli fotovoltaici si annovera fra le immobilizzazioni, in quanto sono beni durevoli la cui utilità non si esaurisce nell’arco di un solo esercizio.
Con la risoluzione n. 3/T del 2008, l’Agenzia del Territorio ha qualificato come unità immobiliari, ai fini dell’applicazione ICI, gli impianti fotovoltaici includendo tale valore in quello dell’immobile. La decisione è maturata dal fatto che gli stessi pannelli erano ancorati alla struttura portante.
Tuttavia, in precedenza, l’Agenzia delle Entrate sostenne con la circolare 46/E del 2007 che l’impianto fotovoltaico fissato su un terreno non costituisce un impianto infisso al suolo poiché i moduli che lo compongono possono essere rimossi e posizionati in un altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.
A conti fatti potremmo considerare bene mobile l’impianto fotovoltaico non ancorato o comunque parzialmente integrato ad un immobile (il coefficiente di ammortamento da applicare sarà quello delle centrali termoelettriche esclusi i fabbricati) mentre eredita le caratteristiche dell’immobile qualora risulta essere saldamente e indissolubilmente ancorato. Le quote di ammortamento dell’impianto fotovoltaico sono deducibili.
Energia verde
La produzione e vendita di energia derivante da impianto fotovoltaico, nei limiti in cui tale attività può considerarsi connessa all’Agricoltura non comporta alcuna tassazione aggiuntiva, in quanto rientra tra le attività produttive di reddito agrario. La definizione di imprenditore agricolo è da ricercarsi nell’articolo 2135 del codice civile (attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, nonché le attività connesse).
In merito alla determinazione del reddito agrario occorre fare riferimento agli articoli 32 e 34 del TUIR: è costituito dal reddito medio ordinario del terreno derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione, impiegati nell’esercizio di attività agricole e nei limiti delle potenzialità del terreno.
Si determina mediante applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe, secondo le norme della legge catastale. Tra le attività produttive di reddito agrario si annoverano, fra le altre, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche. Da ciò se ne deduce che tali attività comportano l’applicazione del principio di tassazione del reddito su base catastale.
Con la nota 3896 del 27 luglio 2008, il Ministero per le politiche agricole e forestali ha precisato che si considera connessa all’attività agricola la produzione di energia elettrica derivante dai primi 200 kw di potenza nominale mentre la quota eccedente può essere connessa nel caso in cui sussista uno dei seguenti requisiti:
- la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati;
- il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
- entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Il reddito derivante dalla produzione e vendita dell’energia tramite impianti che eccedono tali limiti costituisce invece per la parte eccedente, reddito d’impresa e sarà determinato secondo le regole ordinarie di tale categoria di reddito, contrapponendo i relativi costi e ricavi.
Tariffa incentivante
Per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare è prevista una specifica tariffa incentivante di importo decrescente e di durata tale da garantire un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio erogata direttamente dal GSE, il Gestore del Sistema Elettrico.
Ai fini fiscali, la tariffa incentivante sarà irrilevante se il soggetto percettore è: imprenditore agricolo, società semplice, ente non commerciale, società agricola (srl, snc sas e soc. cooperativa che opta per la tassazione del reddito catastale) titolare di reddito agrario.
Sarà rilevante come contributo in conto esercizio se il percettore è imprenditore agricolo persona fisica, ente non commerciale o società semplice che produce e cede energia fotovoltaica. Vi sono casi in cui la tariffa incentivante è interamente rilevante, ossia quando è percepita da società agricole che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale.
La tariffa incentivante è soggetta a ritenuta alla fonte del 4% a titolo di acconto, applicata ai contributi corrisposti alle imprese agricole costituite sotto forma di società di persone, oltre che di capitali, in quanto i redditi da esse prodotti sono considerati redditi d’impresa.
Ai fini IVA, la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta mentre la cessione di energia è soggetta a IVA ordinaria del 20% ridotta al 10% se effettuata, fra gli altri, per uso domestico.
Ai fini IRAP, è opportuno precisare che sono da assoggettare nella misura dell’1,9%, per il valore della produzione riferito all’attività svolta entro i limiti stabiliti nell’articolo 32 del TUIR; nella misura ordinaria del 3,9%, per il valore della produzione che eccede i sopra richiamati limiti.