La Legge di Stabilità (147/2013) è intervenuta sul Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) innalzando le detrazioni da lavoro dipendente di cui al comma 1, articolo 13 del Tuir:
- lettera a): da 1.480 a 1.880 euro
- lettera b): 978 euro, aumentati del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (se il reddito è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000);
- lettera c): 978 euro, se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000; la detrazione spetta per la parte che corrisponde al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.
Da gennaio 2014, per calcolare le detrazioni in busta paga – esclusi trattamenti pensionistici e redditi art. 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) l – si applicano dunque nuove formule in base alla fascia di reddito:
a) da 0 a 8.000 euro = 1.880;
b) da 8.000 a 28.000 = 978 + [902 x (28.000 – reddito complessivo) / 20.000];
c) da 28.000 a 55.000 = 978 x [(55.000 – reddito complessivo) /27.000].
Beneficiari
Godono dell’aumento i soggetti di cui all’art. 50, comma 1:
- soci di cooperative di cui alla lettera a), per rapporti da dipendente e collaborazione coordinata e continuativa;
- percettori di indennità da terzi in relazione a prestazioni in qualità di dipendenti [lett. b)];
- percettori di borse, premi o sussidi per studio o formazione professionale [lett. c)];
- collaboratori co.co con o senza progetto [lett. c-bis)];
- sacerdoti [art. 50, lett. d)];
- titolari di trattamenti pensionistici da previdenza complementare [h-bis)];
- impiegati in attività socialmente utili [lett. l)].
Lavoratori frontalieri
Sono frontalieri i lavoratori frontalieri che risiedono in Italia ma si recano quotidianamente all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi per motivi di lavoro (rif. Circolare 2/E/2003). Il comma 175 dell’articolo unico della L. Stabilità stabilisce ha ripristinato dal 2014 la deduzione di 6.700 euro, franchigia decaduta a fine 2013. Il reddito maturato oltre frontiera non concorre alla formazione del reddito complessivo fino a 6.700 euro, quindi per l’applicazione delle detrazioni è necessario considerare le somme percepite al netto di tale soglia. Restano esclusi i frontalieri che esercitano attività all’estero, in via esclusiva e continuativa, soggiornandovi per oltre 183 giorni l’anno.