Il governo non applicherà la deroga UE che autorizza l’Italia ad alzare fino a 65mila euro di ricavi annui il tetto per l’accesso al nuovo Regime dei Minimi, al momento fermo a 30mila: lo ha spiegato, rispondendo a un question time alla Camera, il sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta, secondo cui potrebbero sorgere problemi di compatibilità con la Direttiva UE sugli aiuti di Stato.
Tetto a 65mila euro
Innalzare la platea degli aventi diritto al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (che dal 2012 ha sostiutuito il vecchio regime dei minimi) costerebbe allo Stato 29 milioni di euro l’anno di mancato gettito, in virtù dell’imposta sostitutiva del 5% (Irpef e addizionali) con esenzione IRAP e IVA di cui godono giovani imprenditori, disoccupati e lavoratori in mobilità che avviano nuove attività dopo il 31 dicembre 2007, senza limiti di età e per un massimo di 5 anni (anche oltre per i giovanissimi: se superano i cinque esercizi in cui hanno goduto del regime agevolato, possono restarvi fino a non oltre i 35 anni).
Regime Minimi: parere UE
La decisione del Consiglio Europeo del 27 novembre 2013 (N. 2013/678/UE) concede all’Italia di innalzare la soglia massima del Regime dei Minimi a 65mila euro di ricavi annui. Servirebbe un apposito provvedimento attuativo per modificare i requisiti di accesso al regime fiscale agevolato, che tuttavia il sottosegretario all’Economia ha esplicitamente escluso. La decisione UE autorizza comunque l’Italia a proseguire con il Regime dei Minimi (anche con l’attuale tetto a 30mila euro) fino al 31 dicembre 2016, a meno che nel frattempo non intervenga una nuova normatica comunitaria che imponga nuovi tetti massimi.
Requisiti per Minimi
Dunque, per il momento non cambia nulla nei requisiti di accesso: il Regime di vantaggio continua ad essere applicato alle nuove iniziative imprenditoriali che:
- nell’anno passat hanno fatturato meno di 30mila euro,
- non hanno dipendenti o collaboratori,
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione,
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro,
- non hanno acquistato beni strumentali di valore superiore ai 15mila euro.
Il riferimento normativo è l’articolo 27 del Dl 98/2011, convertito con la legge 111/2011, che ha modificato l’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007 (il precedente Regime dei Minimi).