Venerdì 24 gennaio: in scadenza il pagamento della Mini IMU: CAF presi d’assalto, code infinite agli sportelli, confusione tra i contribuenti su calcoli, modalità di pagamento e Comuni chiamati alla cassa. Ecco una guida dell’ultima ora sul conguaglio dell’imposta sugli immobili, a partire dalla legge che stabilisce il conguaglio IMU – Dl 133/2013 (in corso di conversione in Parlamento) – e quella che fissato i tempi di pagamento, ossia Decreto IMU-Bankitalia e Legge di Stabilità.
Immobili con Mini IMU
I soggetti coinvolti sono i proprietari di terreni e immobili esentati dal saldo di dicembre, ma solo se localizzati in Comuni (es.: Roma, Verona, Torino) che per il 2013 hanno previsto aliquote più alte di quelle standard, (0,4% prime case, 0,76% terreni):
- prima casa (escluse categorie A1, A8 e A9, che hanno già pagato) e pertinenze; casa coniugale assegnata in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola (fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati esentati dal saldo ma non pagano la Mini IMU perché la loro aliquota è fissa allo 0,2%).
- alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale, con relative pertinenze dei soci assegnatari;
- immobili non locati di personale permanente di forze armate, di polizia (militari e civili) e vigili del fuoco;
Calcolo e versamento Mini IMU
Per il calcolo della Mini IMU si deve ricavare il 40% della differenza fra imposta con aliquota comunale e statale. In tutti casi, sono da applicare anche le consuete detrazioni (chiarimenti ulteriori nelle FAQ del Ministero). Per il versamento di utilizza il modello F24 o anche il bollettino postale. Le cose fondamentali da tenere a mente: si barra solo la casella saldo e i codici tributo sono 3912 per l’abitazione principale e 3914 per i terreni.