Non solo abitazioni principali, assimilati e pertinenze: a pagare il conguaglio IMU entro il 24 gennaio sono anche i proprietari di terreni agricoli per i quali era stato abolito il saldo di dicembre (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali), ma solo nei Comuni con aliquota sopra lo 0,76% standard. Come ricordano le FAQ ministeriali sulla mini IMU, chi possiede terreni agricoli slegati da attività professionale non è chiamato alla cassa, in quanto l’imposta è già stata versata nel 2013.
Mini IMU terreni: calcolo
Per i terreni di imprenditori agricoli e coltivatori diretti, aliquote e calcolo mini IMU sono diversi rispetto a quelli per le prime case: per l’imponibile si parte dal reddito dominicale (come risultante in Catasto a gennaio 2013) rivalutato del 25%, a cui si applica il coefficiente 110. A questo punto si deve calcolare la differenza fra IMU con aliquota comunale e quella con imposta standard: sull’importo ottenuto si pagherà il 40% a titolo di conguaglio. Ricordiamo che l’aliquota massima applicabile nei Comuni è 1,06% (come ter tutti gli immobili diversi dalle prime case).
Agevolazioni IMU
Esempio: prendiamo un terreno con imponibile IMU di 50mila euro, in un Comune che ha stabilito un’aliquota dello 0,96%. Applicandola si ottiene 480 euro, mentre con lo 0,76% il risultato sarebbe 380: sottraendo i due importi si ottiene 100 euro, per cui il 40% da versare come Mini IMU sara 40 euro. Bisogna però tenere conto delle agevolazioni. L’imposta si calcola solo sulla parte che eccede i 6mila euro (soglia di esenzione), su cui si applicano le seguenti riduzioni (Dl 16/2012, comma 5, articolo 4):
- -70% dell’imposta sulla parte di valore fra 6 e 15.500 euro;
- -50% sulla parte di valore fra 15.500 e 25.500 euro;
- -25% fra 25.500 e 32mila euro.
Sopra questa cifra, l’IMU si paga integralmente. Si ricorda infine che, nella compilazione del modello F24, per versare la mini IMU, il codice da utilizzare per i terreni agricoli è 3914.