Tutti i soggetti IRES (Imposta sul Reddito delle Società), nel rispetto delle disposizione contenute nel D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 e successive modifiche, devono presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, i quali sono obbligati a trasmettere le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio Entratel.
Le società devono presentare la dichiarazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, quando coincide con l’anno solare, entro il 30 settembre 2010.
Per presentare la dichiarazione, possono utilizzare il modello UNICO SC 2010 le seguenti società:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell ‘ art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Novità IRES
Fra le ultime novità che interessano l’IRES ricordiamo:
- deducibilità del 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell ‘ art. 95 del TUIR;
- per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009 per interventi di riqualificazione energetica, la detrazione dell’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008, invece, è prevista la ripartizione della detrazione d ‘ imposta in un numero di quote annuali, di pari importo, non inferiore a tre e non superiore a dieci. Le agevolazioni sono previste per tutte quelle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. E ‘ previsto, infine, che tali disposizioni si applicano anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale o a condensazione sostenute entro il 31 dicembre 2009;
- è prevista l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e attrezzature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.
Il reddito d’impresa
Il reddito complessivo di tali società è considerato reddito d’impresa e va determinato secondo quanto stabilito dagli articoli 82 fino a 116 del TUIR prendendo a base l’utile o la perdita risultante dal conto economico, redatto a norma del codice civile apportando le variazioni, in aumento o in diminuzione, relative al quadro RF del modello UNICO.
In sede di formazione del reddito d’impresa occorre tenere presente diversi fattori.
Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono realizzate ovvero in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. La rateizzazione delle plusvalenze può essere effettuata a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, nel caso di immobilizzazioni finanziarie, siano stati iscritti come tali negli ultimi tre bilanci.
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell’80 per cento.
Il maggior valore delle rimanenze finali non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso.
I compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell’esercizio cui si riferisce la dichiarazione ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio si renderanno deducibili nel periodo d’imposta di effettivo pagamento.
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). L’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nel precedente periodo d’imposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 del Tuir, sono deducibili nel presente periodo d’imposta, se e nei limiti in cui l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. L’importo relativo al ROL è dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
Deducibilità spese trasferta
Le spese di vitto e alloggio per trasferte di dipendenti e collaboratori devono essere distinte fra quelle effettuate nel territorio comunale e quelle effettuate all’esterno. Nel primo caso, l’impresa deduce il 75% dell’ammontare mentre nel secondo caso sussistono limiti di spesa giornaliera pari a 180,76 euro se la trasferta è in Italia e 258,23 euro se la trasferta è all’estero.
Le erogazioni gratuite di reddito – quali autoconsumo o distribuzioni a soci e familiari – sono interamente deducibili poiché non si qualificano come spese di rappresentanza.
Sono interamente deducibili, inoltre, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti in occasione di mostre, fiere o esposizioni, visite a sedi e stabilimenti o per attività finalizzate alla promozione di determinate manifestazioni espositive.
Per quanto riguarda, invece, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore in occasione di trasferte per la partecipazione a mostre o fiere nelle quali sono esposti beni o prodotti oggetto dell’attività d’impresa, possono risultare deducibili nella misura del 75%.
Interamente deducibili, infine, sono gli omaggi di valore unitario non superiore a 50,00 euro.
In conclusione è doveroso ricordare la disposizione dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 19 maggio secondo la quale l’IVA non detrattasulle prestazioni di vitto e alloggio, quando rientra in una scelta di convenienza economica, è deducibile dal reddito a titolo di costo.