Dal 1° ottobre scorso l’IVA ordinaria è passata dal 21% al 22%, con effetti anche sulle modalità di fatturazione da parte di professionisti, partite IVA e imprese. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 5 novembre, ha dunque ritenuto necessario fornire ai contribuenti una guida all’applicazione della nuova aliquota IVA in fattura, aumentata di un punto percentuale dall’articolo 40, comma 1-ter, del Dl 98/2011, come modificato dall’articolo 11 comma 1, lettera a), del Dl 76/2013.
Fatture ad esigibilità differita
I dubbi dei professionisti si concentrano soprattutto con riferimento a quei settori che solitamente emettono fatture ad esigibilità differita con particolare riferimento a quei periodi in cui vigeva la precedente aliquota (es. i fornitori di servizi di pubblica utilità come acqua, luce, gas). In questi casi le indicazioni dell’Agenzia differiscono lievemente rispetto alle precisazioni fornite nel precedente caso di aumento dell’aliquota IVA, avvenuto nel 2011 e chiarite con la circolare 45/2011, viste le rilevanti difficoltà operative segnalate dagli operatori del settore. Più in particolare nella circolare n. 32/E viene fornito un percorso alternativo: «nelle note di accredito deve essere applicata l’aliquota IVA il più possibile coerente con la precedente fatturazione oggetto di conguaglio e, in particolare, deve essere applicata l’aliquota ordinaria addebitata per la maggior parte del periodo interessato dal conguaglio (avendo riguardo, naturalmente, al momento di emissione delle fatture cui si riferisce il conguaglio)».
Momento di effettuazione delle operazioni
Per la corretta applicazione della nuova aliquota è necessario guardare al momento di effettuazione delle operazioni, indipendentemente dal momento in cui viene concluso uno scambio. Più in particolare per determinare il momento giusto di un’operazione è necessario fare riferimento alla disposizione che lo fissa: per gli scambi extra-comunitari bisogna guardare all’articolo 6 del Dpr 633/1972 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi all’articolo 39 del Dl 331/1993 per gli acquisti intra-Ue. Nessuna modifica ai criteri di effettuazione delle operazioni neanche per chi ha optato per il regime IVA per cassa, che fa riferimento all’articolo 32-bis del Dl 83/2012.
Correzioni in fattura senza sanzioni
L’Agenzia ricorda infine che è possibile correggere senza sanzioni le fatture emesse dall’1 ottobre con la vecchia aliquota, applicando l’aumento IVA e versando la maggiore imposta non versata precedentemente secondo le seguenti scadenze:
- 27 dicembre (termine di versamento dell’acconto) per i contribuenti mensili in caso di fatture emesse a ottobre e novembre;
- 16 marzo (data di liquidazione annuale) per i contribuenti mensili in caso di fatture emesse nel mese di dicembre;
- entro i termini di liquidazione annuale, per i contribuenti trimestrali in caso di fatture emesse nell’ultimo trimestre.
Per maggiori informazioni consulta la circolare n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate