Novità per lo Spesometro: l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, tenendo conto delle osservazioni delle associazioni di categoria. Nelle istruzioni di compilazione sono inoltre forniti chiarimenti sulle operazioni esenti dall’obbligo di comunicazione. Le scadenze restano le stesse: 12 novembre per chi effettua la liquidazione IVA mensile e 21 novembre per gli altri. Per operazioni black list e acquisti da San Marino fino al 31 dicembre 2013 rimangono valide anche le precedenti modalità.
Esenzioni 2012-2013
Le norme generali del nuovo Spesometro (articolo 21 del Dl 78/2010 e comma 1, articolo 3 del Dl 16/2012) impogono la comunicazione a tutte le operazioni con fattura indipendentemente dall”importo, e quelle senza fattura dai 3.600 euro in su.Tittavia, per dare il tempo di adeguarsi è stato concesso un periodo cuscinetto, con deroghe in caso di operazioni:
- con fattura sotto i 3.600;
- finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972;
- non fatturate verso soggetti non passivi IVA che hanno pagato con carte di credito, debito o prepagate.
Gli operatori finanziari che abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale di cui all’art. 36 bis del decreto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.
Casi particolari
- Contribuenti in Regime dei Minimi (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile): esonerati finchè permane in corso d’anno il diritto al regime, dopo la qual data è necessaria la comunicazione per operazioni oltre soglia (si è tenuti all’adempimento in corso d’anno solo si conseguono ricavi/compensi per importi oltre il 50% del limite di legge; diversamente l’obbligo decorre dall’anno successivo). Le fatture da loro emesse sono comunque operazioni rilevanti e soggette a registrazione ai fini IVA, pertanto da comprendere nella comunicazione.
- Attività in contabilità separata ai sensi dell’art.36 DPR 633/72: la fattura del fornitore che contiene costi promiscui può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.
- Autotrasportatori iscritti all’Albo: possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell’art. 74 comma 4 del DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le fatture sono registrate.
- Farmacie: i corrispettivi emessi a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL sono oggetto di comunicazione.
- SNAI: sono oggetto di comunicazione i corrispettivi degli estratti conto al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS; le fatture del pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi, i corrispettivi da singole giocate al Lotto da soggetti privati.
- Cessioni gratuite oggetto di autofattura rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente: sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente.
- Operazioni documentate da fatture cointestate: devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.
- Leasing: per i contratti di leasing e noleggio, c’è l’esonero dalla comunicazione per i soli prestatori che effettuano la specifica e più dettagliata comunicazione relativamente ai dati dell’attività caratteristica, la quale, peraltro, con l’ultima versione del tracciato record (allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011), comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio. Si tratta dunque di un esonero disposto al fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane invece l’obbligo di comunicazione per lo Spesometro.
- Operazioni in applicazione del regime IVA del margine: è il regime IVA previsto dai commi da 36 a 40 del dl 41/1995. Le relative operazioni, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale risulta di importo non inferiore 3mila 600 euro.
- Schede carburante: sono esclusi dallo Spesometro gli acquisti di carburanti effettuati con carte di credito, debito o prepagate. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno peraltro acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall’art. 21, comma 1 ter del decreto legge n. 78/2010. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
- Vendite per corrispondenza: vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari. Quindi: per le operazioni con fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo, per quelle senza fattura la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3mila 600 euro (sempre al lordo dell’Iva).
- Organismi di diritto pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni…) nell’ambito delle attività istituzionali e lavoratori in mobilità sono esonerati.
Comunicazione polivalente
Il modello di comunicazione polivalente consente la comunicazione dati in forma aggregata o analitica. Nel primo caso si riportano i totali delle operazioni attive e passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia. Non è consentita la presentazione aggregata per acquisti da operatori sammarinesi, acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli, acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.La comunicazione va effettuata per via telematica, direttamente (utilizzando Entratel o Fisconline) o tramite intermediari abilitati. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili istruzioni, software di compilazione, specifiche tecniche. (Fonti: il modello di comunicazione polivalente e le istruzioni per la compilazione).