Aumento IVA al 22% in Fattura: Guida all’applicazione

di Barbara Weisz

1 Ottobre 2013 12:47

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Guida delle Entrate per i soggetti IVA chiamati all'adeguamento dei software della nuova aliquota 22%: scadenze e applicazione corretta su beni e servizi anche con esigibilità differita e IVA per cassa.

L’aumento IVA al 22% fa scattare dal primo ottobre 2013 nuovi adempimenti contabili per commercianti, professionisti e aziende. Considerando i tempi per l’adeguamento dei software di fatturazione, l’Agenzia delle Entrate concede agli operatori un periodo transitorio per regolarizzare le fatture senza applicare sanzioni.

Periodo transitorio

In base alle indicazioni del Fisco, fatture e corrispettivi che presentano aliquota al 21% anche dopo l’1 ottobre possono essere regolarizzati senza sanzioni (con versamento di eventuali interessi dovuti), applicando la variazione in aumento entro:

  • Chi versa l’IVA mensile – fino al 27 dicembre (acconto) per le fatture di ottobre e novembre, fino al 16 marzo (liquidazione annuale) per quelle di dicembre.
  • Chi versa l’IVA trimestrale – fino al 16 marzo per le fatture dell’ultimo trimestre 2013.

Come incrementare l’aliquota IVA

Il riferimento per la variazione in aumento è il Dpr 633/72, articolo 26. Per applicare correttamente l’incremento IVA, l’Agenzia delle Entrate rimanda alla circolare 45/E del 2011, emessa in occasione dell’aumento dal 20 al 21%: la regola generale è che, per capire quale aliquota applicare, bisogna considerare il momento di effettuazione dell’operazione (per le cessioni di beni e servizi è individuato in base all’articolo 6 del Dpr 633).

  • Per i beni immobili vale il momento della stipulazione.
  • Per beni mobili e servizi vale il momento di consegna o spedizione.
  • Per i beni intra-UE vale la data della partenza (del trasporto o della spedizione) dal territorio dello stato membro di provenienza (articolo 39 del Dl 331/93 convertito con la legge 427/93, come modificato dalla legge di Stabilità 2013)

Casi particolari

  • Fatture ad esigibilità differita: anche quando l’imposta è esigibile al pagamento (es.: operazioni con enti pubblici), il momento di effettuazione dell’operazione resta invariato (consegna o spedizione) ai fini dell’applicazione dell’aliquota.
  • IVA per cassa: i soggetti che applicano questo sistema contabile possono emettere fatture ad esigibilità differita ma ai fini dell’applicazione dell’aliquota vale sempre il momento di effettuazione dell’operazione.
  • Fattura o corrispettivo anticipato prima della consegna: il momento di effettuazione dell’operazione limitatatamente all’importo pagato è quello della fattura o del pagamento. Significa che se, nell’ambito di operazioni terminate dopo il primo ottobre, sono stati pagati acconti prima di tale data (o è stata emessa fattura anticipata), a questi si applica ancora l’IVA al 21%.