Studi di Settore per imprese e professionisti di aree colpite dal sisma 2012 e per i contribuenti usciti dal regime dei minimi nell’anno di imposta 2011: sono i casi particolari di maggior rilievo fra quelli trattati nella circolare 30/E 2013 dell’Agenzia delle Entrate, contenente le risposte a quesiti posti.
Sisma 2012
Sono esonerati dalla presentazione del modello Studi i contribuenti di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna colpiti dal terremoto del maggio 2012 e che si trovano in liquidazione volontaria, oppure hanno cessato l’attività, oppure ancora presentano una periodo di non normale svolgimento dell’attività per uno dei seguenti motivi:
- Danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (necessaria perizia tecnica o esito dei controlli della protezione civile).
- Danni alle scorte di magazzino tali da sospendere per un periodo prolungato il ciclo produttivo (necessaria perizia tecnica).
- Mancato accesso ai locali di esercizio dell’attività – in quanto ricadenti in zone rosse – per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
- Sospensione attività o forte riduzione in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma, il quale a sua volta, a causa degli eventi sismici, ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
Cessazione attività prevalente
Un contribuente che nel periodo d’imposta ha cessato l’attività da cui aveva i maggiori ricavi deve comunque presentare il Modello Studi, anche se la situazione potrebbe rientrare fra quelle di “non normale svolgimento dell’attività” che esclude dall’obbligo di presentazione. La legge 296/2006, all’articolo 1 comma 19 stabilisce che il contribuente deve comunque compilare il modello in relazione allo studio di settore relativo all’attività da cui ha conseguito i maggiori ricavi (indipendentemente dal fatto che sia o meno cessata). Però, nella sezione “note aggiuntive” di Gerico, deve specificare la circostanza che consente di ricondurre la situazione dell’impresa ad una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, riportando una serie relative evidenze, come la dismissione dei beni strumentali utilizzati.
Ex minimi
I contribuenti ex minimi nel periodo d’imposta 2011 possono non compilare il “quadro T – congiuntura economica“: sarebbe molto complesso circostruire una contabilità semplificata per le annualità pregresse che consenta di far funzionare i correttivi individuali e i correttivi anticrisi contenuti nel decreto ministeriale 23 maggio 2013, in base a quanto previsto dall’articolo 8 del dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009. Possono comunque fornire le indicazioni relative al comportamento adottato utilizzando la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.
Studio di settore VG68U
E’ relativo al credito d’imposta per il gasolio da autotrazione. L’importo da indicare nel relativo rigo X04 (importo del credito d’imposta) è quello indicato nella colonna 1 (corrispondente ai consumi 2011) del Rigo RU 23 (“Credito d’imposta spettante nel periodo”), e deve corrispondere a quello indicato nel quadro RU (“Crediti di imposta concessi a favore delle imprese”) di UNICO 2013. L’Agenzia fa riferiemnto a quanto già indicato nella circolare 23/E del luglio 2013.
Apprendisti
Nello studio di settore UG93U il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti va indicato nel rigo A15 e nel rigo A5, dedicato agli “Assunti con contratto di inserimento, a termine, personale con contratto di somministrazione di lavoro”.
Negli altri modelli di studi di settore, che hanno il rigo A02 “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”, il numero degli apprendisti va indicato in questo campo.
Valore aggiunto lordo per addetto
Nello studio UG99U è stato rilevato che il software Gerico 2013 propone valori di incoerenza con riferimento all’indicatore “valore aggiunto lordo per addetto” nei confronti dei contribuenti che dichiarano reddito d’impresa e che risultano assegnati al cluster 13. Di conseguenza, gli uffici non terranno conto del posizionamento del solo indicatore in argomento, ma di tutti quelli previsti dallo studio e, più in generale, della coerenza dei diversi dati dichiarati, anche ai fini dell’analisi di congruità.
Indicatori di normalità
Si rileva che l’indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” può presentare criticità, dovuta alla deduzione Irap sulle spese per il personale: in presenza di tale segnalazione di non normalità di questo dato, il contribuente può rimediare utilizzando il campo di Gerico “Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate dal contribuente“, indicando il valore relativo al numeratore depurato dei valori riferibili alla componente Irap. E’ anche opportuno darne riscontro nell’apposito quadro “note aggiuntive” di Gerico. (Fonte: circolare 30/E 2013 dell’Agenzia delle Entrate)