Scadenze fiscali: il 20 settembre 2013 è il termine ultimo per la presentazione del Modello 770 Semplificato e Ordinario, adempimento per sostituti d’imposta che devono comunicare all’Agenzia delle Entrate ritenute, versamenti e compensazioni operate nel 2012 sul lavoro dipendente o autonomo e su dividendi e redditi da capitale. Il 770 si presenta per via telematica, attraverso Entratel o Fisconline o tramite intermediario abilitato. Il modulo da utilizzare è contenuto nel Provvedimento 2013/50172 (scarica il Modello 770/2013).
770 Semplificato
Con il Mod. 770 Semplificato, articolato in 7 quadri, si comunicano ritenute e dati contributivi e assicurativi (riferiti alle certificazioni rilasciate ai soggetti che abbiano ottenuto redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e ai dati contributivi, previdenziali e assicurativi e legati all’assistenza fiscale riferita all’anno 2012 per il 2011. È obbligatorio anche per i sostituti che abbiano corrisposto somme o valori interessati da ritenuta alla fonte nel 2012 e per i soggetti che abbiano versato contributi previdenziali e assistenziali a Inps, Inps Gestione ex Inpdap, o premi assicurativi all’Inail nel corso del 2012. Il 770 Semplificato consente la maggiore deduzione dei contributi per i lavoratori occupati per la prima volta.
770 Ordinario
Con il Mod. 770 Ordinario, articolato in 11 quadri, sostituti, intermediari e soggetti che compiono operazioni rilevanti dal punto di vista fiscale comunicano ritenute su dividendi, proventi e redditi da partecipazione riguardanti il 2012, operazioni finanziarie, dati riassuntivi su indennità di esproprio, versamenti, compensazioni e crediti d’imposta. Il 770 Ordinario prevede l’inserimento delle aliquote unificate di tassazione dei redditi di natura finanziaria previste al 20% in luogo delle precedenti fissate al 12,5% e al 27%.
Casi particolari
Per le somme liquidate agli eredi del dipendente defunto, è necessario utilizzare la sezione B della comunicazione dati certificazione di lavoro dipendente contenuta nel Mod. 770/2013 Semplificato, all’interno del quale inserire somme e valori che sono oggetto di tassazione ordinaria, compensi con ritenuta a titolo d’imposta, compensi con imposta sostitutiva e compensi con tassazione separata, ai quali aggiungere gli altri dati necessari alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il datore di lavoro deve, in caso di morte del sostituto d’imposta, rilasciare agli eredi una certificazione riportante i redditi e le somme versate al defunto.Per il personale dipendente del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con un reddito che nel 2011 non abbia superato 35.000 euro, va calcolato uno sconto dell’Irpef fino a un massimo di 145,75 euro, come agevolazione fiscale prevista dal D.P.C.M. 25 maggio 2012, da segnare nel punto 118 della comunicazione dati certificazione di lavoro dipendente nel Mod. 770/2013 Semplificato, coerentemente con quanto già indicato nel Cud/2013 rilasciato al lavoratore dipendente. L’agevolazione si applica rispetto all’imposta lorda ottenuta sul 50% del trattamento economico complessivo se il lavoratore è uno dei soggetti individuati dall’art. 2, co. 4, D.P.C.M. 27 febbraio 2009.
I redditi di capitale riferiti al 2012, assoggettati a ritenuta d’acconto, come quelli versati a soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa, gli introiti versati a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, i compensi per avviamento commerciale e i contributi di enti pubblici e privati vanno inseriti nel quadro SF del Mod. 770/2013 Ordinario, insieme ai dati identificativi di chi li percepisce. È necessario indicare l’ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi nel punto 14, e l’ammontare delle ritenute nel punto 17, mentre le ritenute non operate a causa di eventi eccezionali vanno segnate nel punto 18. Gli utili maturati nel 2012, rinvenienti dalla partecipazione in società ed enti soggetti a Ires, vanno indicati nel Quadro SI del Mod. 770/2013 Ordinario, e classificati in base alla data in cui sono stati incassati. Nel rigo S12, le società di capitali e gli altri enti commerciali assoggettati all’Ires sono tenuti a individuare gli utili pagati come emittente. Gli utili esteri pagati dai soggetti indicati dall’art. 23, co. 1, D.P.R. 600/1973, che hanno riscosso utili pagati da società ed enti di ogni tipologia non residenti in Italia nel corso del 2012, vanno invece inseriti nel rigo S13 e calcolati al lordo delle imposte sostenute all’estero.