Ecco le attese semplificazioni per le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria sui beni d’impresa concessi in godimento a soci e familiari: sono previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, che introduce le facilitazioni richieste delle associazioni di categoria di imprese e professionisti: a decorrere dal 2012 vanno comunicati i dati solo nel caso in cui ci sia una differenza fra corrispettivo e valore di mercato. Il riferimento normativo è l’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011. Intanto, in attesa di queste semplificazioni, era già stata prorogata la scadenza della comunicazione al 15 ottobre (vai alla proroga per la comunicazione dei beni ai soci).
Imprese tenute alla comunicazione
L’obbligo di comunicazione relativo ai beni ai soci riguarda l’impresa oppure, in via alternativa, il socio o il familiare dell’imprenditore, e riguarda imprenditori individuali, società di persone, società di capitali (spa, srl, sapa), cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono invece escluse le società semplici (scopri come funziona la tassazione sui beni ai soci).
I dati da comunicare
Vanno comunicati i dati dei soci o dei familiari che hanno ricevuto beni in godimento «qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento». La comunicazione deve riguardare ogni singolo bene, anche se concesso in godimento in un periodo d’imposta precedente (se l’utilizzo prosegue nell’anno di riferimento della comunicazione). Infine, la comunicazione va effettuata anche se i beni sono concessi a soci o familiari di un’altra società appartenente al medesimo gruppo. Ecco gli elementi che vanno sempre indicati:
- per le persone fisiche codice fiscale, dati anagrafici, stato estero per i non residenti.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o stato estero di residenza.
- Informazioni sull’utilizzo del bene.
- Durata della concessione (data di inizio e fine).
- Corrispettivo versato.
- Valore di mercato del bene.
Beni esclusi
Tutti quelli di valore non superiore a 3mila euro al netto dell’IVA inclusi nella categoria “altro” del tracciato record (beni diversi da autovetture, imbarcazioni, aeromobili, immobili) e i beni:
- agli amministratori,
- all’imprenditore individuale,
- a socio dipendente o lavoratore autonomo nel caso in cui i beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir, testo Unico delle imposte sui redditi (consulta la Guida sulla tassazione dei fringe benefit),
- di società o enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali,
- alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci,
- ad uso pubblico per cui è prevista integrale deducibilità dei costi nonostante uso privatistico riconosciuto per legge,
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
La comunicazione
Bisogna compilare l’apposito modello allegato al provvedimento delle Entrate del 2 agosto 2013. La comunicazione va effettuata entro il 30 aprile successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Attenzione: per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. I file inviati possono essere annullati o modificati per un anno dalle scadenze.
L’invio
Per la trasmissione si possono utilizzare i servizi Entratel o Fisconline, è possibile rivolgersi agli intermediari abilitati (commercialisti e via dicendo). Per la trasmissione telematica bisogna utilizzare i software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, completi di procedura di controllo (da eseguire obbligatoriamente prima della trasmissione dei dati). Alla fine della procedura, l’Agenzia fornisce una ricevuta di avvenuta trasmissione, contenuta in un file munito di codice di autenticazione per Entratel o di codice di riscontro per Fisconline, entro 5 giorni. Se si commettono errori, l’Agenzia comunica il motivo di mancata accettazione e si ha tempo 5 giorni per il nuovo invio. Ecco gli errori tipici:
- Mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
- Codice di autenticazione o di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file più volte.
- File non elaborabile in quanto non verificato utilizzando l’apposito software di controllo.
- Mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.