Quali perdite sui crediti possono essere portati in deduzione automatica? Come valutare la modesta entità di un credito per dedurlo integralmente e con quali tempistiche? E’ tutto spiegato nella Circolare Omnibus 26/E/2013, che fornisce chiarimenti e istruzioni operative per il regime di deduzione delle perdite sui crediti introdotto dal Decreto Sviluppo 2012 (Dl 83/2012) e integrato dalla Legge di Stabilità 2014 all’articolo 6 commi 19-22 (per banche, assicurazioni e società finanziarie la deducibilità fiscale delle perdite sui crediti è limitata all’anno in cui sono iscritte in bilancio e ai quattro esercizi successivi, mentre è integralmente dedicibile nell’anno di iscrizione a bilancio solo la perdita su crediti derivante da vendita ).
=> Perdite su crediti: deduzione in bilancio
Mentre fino al 2011 la perdita su un credito poteva essere dedotta dal creditore solo previa dimostrazione di elementi certi e precisi (art. 101 comma 5 del TUIR), oggi (dalle dichiarazioni dei redditi 2013) si possono dedurre automaticamente le perdite sui seguenti crediti: di modesta entità e scaduti da almeno sei mesi; prescritti; che rientrano in un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare; cancellati in bilancio per evento estintivo.
Crediti di modestà entità
La cifra non deve superare i 2.500 euro o i 5.000 per le imprese con ricavi oltre 100 milioni di euro. Per calcolare l’ammontare del credito sono irrilevanti gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento, mentre bisogna considerare:
- il valore nominale al netto degli importi già riscossi;
- il corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto, se il credito è stato acquisito per effetto di atti traslativi;
- l’imposta sul valore aggiunto oggetto di rivalsa nei confronti del debitore.
La recente nota operativa n. 9/2014 dell’Accademia Romana di Ragioneria sottolinea che l’entità del credito è riferita alla singola obbligazione e non al debitore nel suo complesso.
Casi particolari
Se esistono più crediti nei confronti del medesimo debitore, bisogna distinguere fra due diversi casi.
Se i rapporti giuridici sono fra loro autonomi, la modesta entità si verifica per singolo credito, se invece il rapporto giuridico è unitario (avviene ad esempio nei contratti di somministrazione o per i premi assicurativi) si considera il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi riconducibili al medesimo debitore e allo stesso rapporto contrattuale.
Per le società industriali la deduzione può avvenire solo per la parte del credito eccedente le svalutazioni già dedotte, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, del TUIR. Inoltre, la perdita deve essere imputata a conto economico, non essendo sufficiente che nell’anno sia trascorso il periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito. Infine, il periodo di sei mesi: possono essere dedotti anche i crediti che hanno maturato il semestre prima del 2012 ma le cui perdite sono imputate all’esercizio 2012 o successivi.
Crediti prescritti
Come è noto, sono quelli per cui è trascorso un determinato periodo previsto dalla legge (normalmente 10 anni), senza che il creditore abbia esercitato il diritto a ottenere la riscossione del valore del credito. In questi casi, la deduzione della perdita opera indipendentemente dall’importo (quindi non vale solo per i crediti di modesta entità). La nuova norma si applica ai crediti prescritti dal 2012, anche se per i periodi precedenti la prescrizione costituiva, comunque, un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita.
Crediti in accordi
Se il credito deriva da un accordo di ristrutturazione del debito, sottoscritto tra il debitore e creditore e regolamentato dall’articolo 182-bis della legge fallimentare, la deduzione della perdita spetta dalla data in cui interviene il decreto di omologa dell’accordo e, in particolare, nel periodo in cui si verificano le ordinarie regole di competenza previste per la deduzione dei componenti negativi.
Crediti cancellati in bilancio
Per le imprese IAS adopter questi crediti devono far riferimento alle ipotesi di cancellazione per eventi estintivi previste nello Ias 39.
Agenzia delle Entrate