L’auto aziendale utilizzata dall’amministratore può essere concessa in uso esclusivamente personale (fringe benefit), esclusivamente aziendale o promiscuo. A seconda dei casi cambia il trattamento fiscale e la deducibilità.
- Nel primo caso contribuisce al reddito imponibile e la società potrà dedurre i costi relativi alla parte che non supera il benefit.
- Nel secondo non scatta nessun plusvalore tassabile e la società può dedurre i costi secondo i termini indicati dal DPR 917/1986.
- Nel terzo l’azienda deve dedurre totalmente il benefit e il 20% della parte eccedente, come previsto dall’art. 164, co. 1, lett. b) del citato DPR. 917/1986, secondo cui la deduzione di spese e costi per i veicoli aziendali è integrale se il loro utilizzo è pubblico ed indispensabile per svolgere l’attività d’impresa (art. 164).
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Costi di percorrenza
La società può dedurre il costo di percorrenza legato ad autoveicoli con potenza che non ecceda i 17 cavalli fiscali per i veicoli alimentati a benzina e i 20 cavalli per quelli alimentati a diesel; per mezzi di potenza maggiore potrà essere dedotto solo il costo assimilabile a veicoli con potenza pari al massimo di quella consentita.
Rimborsi
Se l’auto ad uso lavorativo è di proprietà dell’amministratore, che ne fa uso per motivi di lavoro, non deve integrare nel reddito imponibile il rimborso ottenuto per le spese di viaggio, vitto e alloggio relative a prestazioni lavorative effettuate fuori dal comune di residenza.Per ottenere il rimborso è necessario che l’amministratore sia stato autorizzato per iscritto dalla società, anche attraverso una lettera d’incarico che attesti l’inerenza delle spese affrontate (se si tratta di una società di persone) o un verbale di assemblea ordinaria (per le società di capitali). L’amministratore è tenuto a presentare una nota spese dettagliata con data, motivo del viaggio, chilometri percorsi e importo della richiesta di rimborso riferiti a ogni viaggio.
Dopo essere stato rimborsato, deve fornire una ricevuta con marca da bollo. Il calcolo dei costi sostenuti viene effettuato attraverso le tabelle ACI (consulta le indennità): se la vettura utilizzata non è contemplata dalle tabelle, è possibile fare riferimento a quella che, in base alle caratteristiche tecniche, risulta la più somigliante. I rimborsi eccedenti quanto riportato dalle tabelle devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto Irpef e contributo previdenziale per la società, al reddito imponibile per l’amministratore.