Per l’acquisto degli automezzi per la flotta aziendale, l’impresa fronteggia un ingente esborso economico aggirabile con l’opzione leasing: a monte di un contratto con una società proprietaria del veicolo, si sceglie di pagare un canone periodico in cambio della disponibilità del bene.
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Deducibilità
Questo accordo atipico, come tutti i contratti di locazione finanziaria, può essere dedotto dal reddito d’impresa per la parte proporzionale corrispondente al costo dei beni che non ecceda il tetto massimo di 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan (25.822,84 euro se l’autoveicolo è a beneficio di agenti o rappresentanti di commercio), 4.131,66 euro per motocicli e 2.065,83 euro per ciclomotori.
- L’azienda proprietaria del bene deduce le quote di ammortamento imputabili a ciascun esercizio secondo quanto previsto nel piano di ammortamento finanziario.
- L’azienda che utilizza il bene deduce i canoni pagati per un periodo che non deve essere inferiore a 2/3 di quello di ammortamento corrispondente al coefficiente individuato dal co. 2, art. 102 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) a seconda dell’attività che l’impresa svolge.
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Il leasing può anche riguardare beni immobili, in questo caso se l’applicazione di quanto previsto dal Tuir prevede un risultato inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni, la deduzione deve essere effettuata nel primo caso per un periodo non superiore a 11 anni, nel secondo per almeno 18 anni.
I beni previsti dall’art. 164, co. 1, lett. b) del Tuir, ammettono la deducibilità dei canoni pagati per un periodo non inferiore a quello di ammortamento in base al coefficiente individuato dal co. 2, art. 102 del Tuir.
Per quanto riguarda gli interessi impliciti, il cui ammontare è inserito nel contratto di leasing, si applicano le regole di deducibilità previste dall’art. 96 del Tuir.
Contratto di leasing
La conversione del DL 16/2012 nella L. 44/2012 ha comportato modifiche alla disciplina sui contratti di leasing. Dall’art. 4-bis del D.L. è stata cassata la correlazione tra durata contrattuale del leasing e deducibilità per i contratti di locazione finanziaria sottoscritti dopo il 28 aprile dello scorso anno. Ciò implica che per i contratti insorti dopo l’approvazione della legge di conversione, e cioè a partire dal 29 aprile 2012, la deduzione non potrà avvenire in un periodo di tempo inferiore a quello previsto dal piano di ammortamento ottenuto dall’applicazione dei criteri ministeriali, indipendentemente da quella che possa essere la durata del contratto di leasing.